l'allenatore

Notizie dalla segreteria A.I.A.C. 

Stagione nuova, problemi vecchi



Siamo arrivati a due terzi della stagione sportiva 2004-2005 e puntualmente, in questo periodo, stanno venendo alla luce alcune incresciose situazioni relative ai rapporti degli allenatori con le loro rispettive società.
Si tratta prevalentemente di mancati rispetti degli accordi che spesso traggono origine da intese verbali mai formalizzate attraverso la stesura dell’apposito accordo economico previsto tra società ed allenatori dilettanti: mancata richiesta del tesseramento dell’allenatore al Settore Tecnico che di fatto fanno risultare l’allenatore non attivo nella stagione; accordi redatti non conformemente alle norme causa di risvolti negativi per la loro impugnazione di fronte al Collegio Arbitralet. Tutto ciò ed altro non fanno che creare tutta una serie di problematiche all’interno dei comitati della FIGC delle società e alle strutture centrali e periferiche di questa associazione.
Sappiamo che tra i nostri compiti c’è quello dell’assistenza agli allenatori che preferiremmo però finalizzare, laddove possibile, in una azione preventiva volta ad evitare le situazioni che man mano andremo ad esporre.
Prima di ogni considerazione dobbiamo partire dal principio che solamente gli allenatori professionisti, i medici ed i preparatori atletici, in presenza di determinate situazioni regolamentari o da norme dell’Accordo collettivo, hanno la possibilità di poter effettuare due tesseramenti annuali.
Tutti i rimanenti tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società neppure con mansioni diverse.
Sono frequenti casi di allenatori non a conoscenza delle regole che, per atteggiamenti di estrema superficialità (per la verità molto frequenti), prestino la loro attività (il peggio andando anche in panchina in occasione di gare ufficiali), senza aver adempiuto o vigilato perché fossero correttamente eseguiti, da parte di dirigenti altrettanto disinvolti, gli adempimenti formali compresi quelli a propria garanzia individuale (accordo economico).
In questo caso, senza un contratto sottoscritto e con una richiesta di tesseramento mai inoltrata, sono costretti a restare inattivi fino al termine della stagione sportiva senza alcuna diversa possibilità, per una attività tecnica prestata non corrisposta dalle necessarie garanzie regolamentari.
Pertanto allo scopo di limitare quanto sopra consigliamo, all’atto dell’assunzione di un impegno per una società, prima di iniziare qualsiasi attività tecnica di provvedere a firmare la richiesta di tesseramento, verificando che la funzione affidatagli corrisponda a quella pattuita risultante anche sull’eventuale accordo economico (es. Allenatore della prima squadra o altro). Assicurarsi inoltre che la richiesta da parte della Società venga tempestivamente inviata ai competenti Organi.
Verificare poi contestualmente che si sia provveduto al pagamento della prescritta quota al S.T. sul C/C 389502 di 26 Euro. Diversamente il tesseramento viene sospeso in attesa del pagamento stesso.
Al ricevimento del tesseramento controllare ancora una volta la dizione esatta delle funzione pattuita (es. allenatore della prima squadra o altro). Tenere presente che in presenza di richiesta di partecipazione al Corso di seconda categoria o altri corsi, la dichiarazione di aver svolto attività per una società, per acquisire i previsti punteggi, deve risultare dal tesseramento effettuato al Settore Tecnico, diversamente non viene tenuta in considerazione.
Gli emolumenti pattuiti dall’allenatore quale premio di tesseramento annuale, debbono risultare da un’apposita scrittura conforme a quella pubblicata nelle carte Federali. All’occorrenza, può essere richiesta da tutti gli associati ai Gruppi regionali, provinciali o alla Segreteria nazionale.
Le scritture redatte da allenatori per la conduzione delle prime squadre di Società partecipanti ai campionati di Interregionale, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria nonchè quelle del Calcio a 5 e Femminile debbono essere depositate presso le rispettive Divisioni o Comitati. Sarà cura di ciascun allenatore, nel proprio interesse verificare che ciò venga puntualmente eseguito. Diversamente dovrà provvedervi personalmente.
Le pattuizioni economiche debbono essere sottoscritte da appartenenti alle società aventi poteri di firma e debbono rispettare i massimali previsti per ciascun campionato.
Le pattuizioni economiche a livello verbale sono assolutamente nulle.
I ricorsi ai Collegi arbitrali, nei casi in cui la società non provveda al pagamento delle spettanze pattuite, debbono essere inoltrati al Collegio secondo precise procedure che potranno essere acquisite presso i nostri Gruppi Regionali, o presso la Segreteria nazionale.
Sono queste le indicazioni che non manchiamo di fornire in ogni occasione ma come si vede non sono mai abbastanza per scongiurare evitabili quanto inutili errori.