AEFCA | Alliance Of European Football Coaches Associations


n° 03 - anno 2004
Indice generale




Notizie dalla segreteria A.I.A.C. 

Obbligo di tecnico abilitato


Campionato

Camp. Nazionale Dilettanti

Camp. di Eccellenza

Camp. di Promozione

Camp. 1° Categoria

Camp. 2° Categoria

Camp. Naz.le Calcio Femminile Serie A

Camp. Naz.le Calcio Femminile Serie A2

Camp. Naz.le Calcio Femminile Serie B

Camp. Naz.le Calcio a 5 Serie A

Camp. Naz.le Calcio a 5 Serie A2

Camp. Naz.le Calcio a 5 Serie B

Euro

13.000,00

10.500,00

8.500,00

6.500,00

2.300,00

11.500,00

8.500,00

6.800,00

13.000,00

9.500,00

6.800,00

È fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, di 1° e 2° Categoria, ai Campionati Nazionali di calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di calcio femminile, di affidare la conduzione della prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse in 2° Categoria o al Campionato di serie B di calcio femminile o di calcio a Cinque, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nel corso della precedente stagione. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato regionale nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla riconferma dell’allenatore, e al quale il tecnico è tenuto a partecipare. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di calcio a Cinque di serie C è raccomandato di affidare la prima squadra ad un allenatore di calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.Si ricorda peraltro che, nel caso in cui per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l’allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine del trentesimo giorno dalla cessazione del precedente rapporto.

Premio tesseramento annuale
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli allenatori dilettanti per la stagione sportiva 2004-2005 è stabilito negli importi massimi che riportiamo nella tabella a fianco.

Allenatori Professionisti
Tenuto conto che sono ancora in corso trattative con la Lega Nazionale Dilettanti e in attesa che vengano definiti i termini di nuovi accordi con la medesima Lega si è convenuto quanto segue: limitatamente alla corrente stagione 2004/2005, ai fini del riconoscimento degli accordi economici tra allenatori professionisti e Società dilettantistiche, gli stessi dovranno essere redatti in forma scritta e depositati presso i competenti Comitati o Divisioni. Tali accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di 25.822.00 Euro.
In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli allenatori dilettanti ed agli accordi economici per gli allenatori professionisti , competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Deposito degli accordi economici allenatori dilettanti
Gli accordi economici stipulati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli allenatori dilettanti, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza solo nel caso che questi riguardino la conduzione della prima squadra.
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra la Società e l’allenatore dilettante, dovrà comunque essere depositata un’apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica, sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell’allenatore interessato, entro il termine di quindici giorni dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico. La Divisone o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito del contratto. Per le Società partecipanti al Campionato di 2° Categoria e per tutti gli allenatori con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito del contratto, dell’accordo economico o della dichiarazione, fermo restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia. In quest’ultimo caso le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico. Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio dello stesso.

Modalità di deposito da parte dell’allenatore
Nel caso in cui il contratto venga depositato dall’allenatore si consiglia procedere nel modo seguente: il contratto dovrà essere redatto in quattro copie firmate in originale dall’allenatore e dal legale rappresentante della Società. Due copie saranno trattenute rispettivamente dall’allenatore e dalla Società. La terza copia dovrà essere inviata al Comitato della F.I.G.C. competente per territorio o alla Divisione Calcio femminile o a quello per l’attività relativa al Campionato Nazionale Dilettanti a mezzo Raccomandata A.R. La quarta copia dovrà essere inviata all’A.I.A.C., via G.D’Annunzio 138, 50135 Firenze.

Conclusioni
Appare evidente il doveroso richiamo all’obbligo da parte delle Società partecipanti ai rispettivi Campionati di affidare la squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. Vale inoltre la pena di ricordare che gli importi indicati nella tabella si riferiscono esclusivamente ai rapporti tra Società dilettantistiche ed allenatori dilettanti. In sintesi è bene ribadire che: laddove esista, da parte della Società l’obbligo del tesseramento del tecnico, all’atto dell’iscrizione al Campionato dovrà essere consegnata alla Divisione o al Comitato di competenza la richiesta di tesseramento e la relativa documentazione contrattuale.
Solo dopo la verifica di quanto sopra la Divisone o il Comitato provvederanno ad inviare al Settore Tecnico la richiesta di tesseramento.
Solo per i tecnici incaricati di funzioni diverse dalla conduzione della prima squadra, la richiesta di tesseramento potrà essere inviata direttamente al Settore Tecnico, fermo restando anche in questo caso la validità delle scritture private in caso di controversia.

Associazione Italiana Allenatori Calcio
50135 FIRENZE - Via G. D'Annunzio, 138 - Tel +39.055.608160 Fax +39.055.613594
Per informazioni: info@assoallenatori.it


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