l'allenatore

Notizie dalla segreteria A.I.A.C. 

Liquidazione delle vertenze economiche

di Giuliano Ragonesi

Nel numero 3 mag-giu 2005 della rivista ci siamo occupati della modifica apportata all’art. 94/ter (vedi riquadro con nuovo testo) che ha introdotto una nuova disciplina per la liquidazione agli allenatori delle vertenze economiche deliberate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. da parte delle società. Trascorsi alcuni mesi dalla sua entrata in vigore, abbiamo purtroppo riscontrato che, in pratica, continuano a persistere situazioni in cui, trascorso il termine di tempo previsto, non tutti gli allenatori vengono soddisfatti nelle loro legittime aspettative.
Da qui sono nate le rimostranze di alcuni colleghi che, alla luce delle modifiche intervenute, ritenevano tempestivo e risolutivo l’immediato intervento dei Comitati Regionali della L.N.D.
Dunque, per il futuro, nel caso in cui non avvenisse l’intervento da parte dell’organo regionale della L.N.D. senza particolari e giustificate ragioni, riteniamo sia facoltà degli allenatori di esercitare il loro diritto di procedere autonomamente alla richiesta di applicazione delle sanzioni previste dalla nuova norma. La procedura da seguire può essere così sinteticamente riassunta:
a) -inviare una lettera raccomandata A.R. alla Procura federale ai sensi dell’art.28 del Codice di Giustizia Sportiva, in cui si segnala la violazione da parte della società in materia gestionale ed economica, violazione che prevede il deferimento della società alla Commissione Disciplinare competente;
b) -la violazione prevista è quella dell’art. 7, punto 6/bis (vedi riquadro) dello stesso codice che contesta il mancato pagamento da parte della società nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati per le società dilettantistiche.

Art.94/ter
Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collego Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisone. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art.7, comma bis, del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisi che ha introdottoni del Collegio Arbitrale preannunciate entro il 31 Maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al campionato della L.N.D. della successiva stagione sportiva.

Art. 7, comma bis
Il mancato pagamento, entro il termine previsto dall’art.94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. o dalla Commissione Vertenze Economiche, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica di cui all’art.13, comma 1, lettera F.
La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.