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NASPI e DIS-COLL, attenti alla scadenza dell’8 luglio

Sono questi i giorni in cui è aperta una finestra, 1- 8 luglio, per chi ha i titoli per richiedere Naspi e Dis-Coll. Vediamo di cosa si tratta, ricordando che per ogni dubbio o per altra esigenza in materia è attivo lo sportello legale Aiac, a cui gli associati interessati potranno inviare una mail al seguente indirizzo: legale@assoallenatori.it



La Naspi


La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (da cui l’acronimo NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato.

Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione.

Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. La presentazione della domanda di NASPI equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). 

Requisiti fondamentali per la NASPI 2025 sono:

1.   La perdita involontaria del lavoro: ovvero la cessazione del rapporto di lavoro deve essere dovuta a licenziamento, scadenza del contratto a termine o dimissioni per giusta causa.  

2.   Requisito contributivoè necessario aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione. 

3.   Nel caso di dimissioni volontarie è stato introdotto un nuovo requisitose le dimissioni sono state presentate nei 12 mesi precedenti la richiesta della NASPI, è necessario aver maturato 13 settimane di contribuzione nel periodo successivo alle dimissioni. 

Il calcolo della Naspi avviene in percentuale: se la retribuzione media mensile è inferiore a un determinato importo (per il 2025, questo importo è di 1.425,21 euro), l'indennità è pari al 75% di questa retribuzione.

Se la retribuzione media mensile è superiore a 1.425,21 euro, l'indennità è pari al 75% di 1.425,21 euro, più il 25% della differenza tra la retribuzione media e 1.425,21 euro; l’importo massimo mensile della NASPI per il 2025 è di 1.550,42 euro


I tempi di accettazione della NASPI, ovvero l'indennità di disoccupazione, variano, ma generalmente l'INPS cerca di liquidare la prestazione entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, anche se in alcuni casi possono verificarsi ritardi.

 La domanda va presentata a partire dal 1 luglio 2025 e sino all’8 luglio 2025 online tramite il portale INPS a cui accedere con Spid o le altre modalità indicato oppure tramite Patronato.


                            La DIS-COLL


La DIS-COLL, acronimo che sta per “Disoccupazione collettiva”,  è l'indennità mensile di disoccupazione che spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, che perdono involontariamente il lavoro. È una prestazione erogata dall'INPS. 

La DIS-COLL è rivolta ai Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), anche a progetto: che hanno un rapporto di lavoro di collaborazione, non subordinato, ma continuativo e coordinato con un committente. Agli Assegnisti di ricerca: che svolgono attività di ricerca nell'ambito di un assegno di ricerca. Ai Dottorandi di ricerca con borsa di studio: che frequentano un dottorato di ricerca e percepiscono una borsa di studio.

Si tratta di una misura di sostegno al reddito per coloro che, a causa della natura del loro rapporto di lavoro, non rientrano nell'ambito della NASPI, l'indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti.  

I termini e condizioni per l'accesso alla DIS-COLL sono:

1.   Lo Stato di disoccupazione: Il lavoratore deve essere in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda, come definito dalla legge; 

2.   Iscrizione alla Gestione Separata INPS: è necessario essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non essere pensionati e non possedere partita IVA;

3.   La Perdita involontaria del lavoro: la cessazione del rapporto di lavoro deve essere involontaria. 

Per quel che riguarda i requisiti contributivi: bisogna aver maturato almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro fino alla data della cessazione stessa. 

L'indennità DIS-COLL viene erogata per un massimo di 12 mesi. 

La DIS-COLL è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative, sia di natura parasubordinata che autonoma, purché non superino i 5 giorni e i limiti di reddito stabiliti. 

Si calcola dividendo il reddito imponibile (derivante dai contributi) dell’anno di cessazione e dell’anno precedente per il numero di mesi di contribuzione. 


E’ pari al 75% del reddito mensile se questo è inferiore a un importo stabilito annualmente (che per il 2024 è apri ad euro 1. 425,21 euro). Se il reddito medio mensile è superiore al detto importo la stessa viene calcolato con il 75% sull’importo annuale stabilito più il 25% sulla differenza tra il reddito medio mensile e l’importo stabilito e comunque non può superare il massimo di 1550,42 (importo stabilito per nel 2024) 


La domanda per l'indennità DIS-COLL deve essere presentata all'INPS attraverso il portarle, in via telematica con accesso con Spid o con le altre modalità indicate, oppure a mezzo patronato entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione. L'indennità spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla cessazione, se la domanda viene presentata entro questo termine. Se la domanda viene presentata dopo l'ottavo giorno, l'indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione.