AIAC

Associazione Italiana Allenatori Calcio

AIAC Nazionale

Fondo di solidarietà

Da anni l’Aiac ha disposto il fondo di solidarietà per aiutare gli allenatori che hanno visto le proprie società fallire e non rispettare gli adempimenti economici presi. Ogni anno con un apposita commissione l’Aiac valuta le domande di adesione pervenute e liquida in percentuale gli allenatori che sono in regola con le domande. (vedi regolamento seguente).



REGOLAMENTO NUOVO FONDO DI SOLIDARIETA’ ALLENATORI E PREPARATORI DI CALCIO A.I.A.C.




Art. 1

L'Associazione Italiana Allenatori di Calcio (A.I.A.C), nell'ambito dei propri scopi istituzionali, costituisce il Nuovo Fondo di Solidarietà per gli allenatori e per i preparatori atletici tesserati per società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti ed associati all’Associazione Italiana Allenatori Calcio. 



Art. 2

La Sede del Fondo è istituita presso l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze.



Art. 3

3.1 Il Fondo non ha scopo di lucro ed ha la finalità di corrispondere ai soggetti indicati nel comma successivo, con le modalità e nei limiti fissati dal presente regolamento, un contributo per la mancata percezione di somme, siccome risultanti da accordi economi stipulati in conformità alle carte federali, rimaste insoddisfatte a seguito di revoca o di decadenza dell’affiliazione a carico della società inadempiente, ovvero in caso di esclusione, non ammissione o non iscrizione della stessa al Campionato di competenza.

3.2 Per poter beneficiare della contribuzione è necessario che gli allenatori dilettanti o con qualifica di allenatore professionista e i preparatori atletici:

·      risultino già tesserati per le società aderenti alla L.N.D. che si sono rese inadempienti;

·      siano associati all’A.I.A.C. nell’anno solare in cui sottoscrivono l’accordo economico ed, ininterrottamente, senza soluzione di continuità, fino alla data di liquidazione del contributo eventualmente riconosciuto dal Fondo.



Art. 4

4.1 Quale condizione per la liquidazione è, altresì, necessario che le somme di cui all’Art.3.1 risultino accertate da decisioni definitive del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti o, qualora esso incompetente, da provvedimenti giudiziari passati in giudicato. Restano salvi i casi in cui il Collegio Arbitrale non possa giudicare o qualora  per motivi imputabili alle Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sopravvenuta revoca dell'affiliazione).

4.2 Al fine di conseguire la prestazione, ciascun interessato è tenuto a presentare istanza formale presso la sede del Fondo entro il termine di sei mesi dalla data del C.U. di revoca o di decadenza dalla affiliazione ovvero di esclusione o non ammissione al Campionato di competenza della società inadempiente. 

4.3 Il modello di presentazione dell’istanza è reperibile sul sito www.assoallenatori.ito attraverso richiesta scritta a segreteria@assoallenatori.it

4.4 La richiesta, sottoscritta personalmente dall’avente diritto, deve essere completa di tutti gli allegati richiesti, fatta eccezione per il titolo da cui emerge il credito (lodo arbitrale o provvedimento giudiziario passato in giudicato) se ancora in corso di formazione. 

La mancata osservanza dei punti precedenti determina l’inammissibilità del ricordo, che rilevata dovrà essere comunicata alla parte ricorrente a cura del Segretario Generale. 

Nello stesso limite di quanto liquidatogli, il beneficiario delle contribuzioni surroga il Fondo delle eventuali ragioni creditorie vantate nei confronti di procedure concorsuali, società di appartenenza e/o altri soggetti dei quali essi beneficiari siano creditori.


Art. 5

Le istanze dovranno pervenire a mezzo raccomandata all’indirizzo Segreteria Fondo di Solidarietà AIAC, Via Gabriele D’Annunzio 138 – 50135 Firenze o a mezzo PEC all’indirizzo aiac@pec.assoallenatori.it.


Art. 6

Il Fondo è alimentato con le contribuzioni che il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio determinerà annualmente entro il 31 ottobre di ciascun anno.


Art. 7

7.1 Il Fondo è amministrato da una Commissione permanente, composta da:

·      Il Presidente dell’A.I.A.C.;

·      2 Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo;

·      3 Presidenti Regionali nominati dal Consiglio Direttivo;

·      Il Segretario Generale dell’AIAC con funzione di Segretario del Collegio.

7.2 In caso di dimissioni, mancanza o vacanza di uno dei Componenti, il Comitato di Presidenza provvederà alla sostituzione dello stesso.



Art. 8

Le funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione del Fondo spetta al Consiglio Direttivo dell’A.I.A.C. che approva annualmente i consuntivi.



Art. 9

9.1 I componenti della Commissione restano in carica per il quadriennio olimpico al pari delle cariche elettive A.I.A.C. e sino alla scadenza del mandato Presidenziale.

9.2 I componenti della Commissione operano a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute.



Art. 10

10.1 Le istanze verranno prese in considerazione fino ad un massimale di € 15.000,00. 

10.2 La Commissione, di cui all’art.6, determinerà, in via discrezionale, l'ammontare di ogni singolo intervento a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 3 co. II e nel rispetto di quanto prescritto nel art. 4; la somma erogata potrà essere di ristoro parziale o totale del credito, tenuto conto del budget annuale a disposizione e del numero delle domande ammesse.

10.3 La ripartizione delle quote verrò fatta dalla Segreteria Generale a scadenza dei 15 giorni di cui al punto Art. 12.1



Art. 11

11.1 La Commissione si riunisce in seduta ordinaria entro il 31 marzo dell’anno successivo per esaminare le istanze pervenute nell’anno precedente e definire l'entità degli interventi; si riunisce altresì, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, anche in videoconferenza.

In ogni caso la convocazione deve essere fatta personalmente ad ogni membro della Commissione almeno due giorni prima della adunanza e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

11.2 La commissione è validamente costituita con la presenza della metà dei componenti.

11.3 Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.4 La Segreteria avrà incarico di inviare alle parti interessate, una formale comunicazione con ad oggetto l’esito della domanda tramite PEC o email ovvero per raccomandata A/R entro 30 giorni dalla riunione. 

11.5 Il verbale, redatto dal Segretario Generale e sottoscritto dai Componenti della Commissione deve essere trasmesso, a cura della Segreteria, al Consiglio Direttivo AIAC per presa visione. 

Tutta la documentazione sarà conservata presso la Segreteria Nazionale AIAC per i cinque anni successivi all’anno di liquidazione delle istanze.



Art. 12

12.1 Eventuali contestazioni dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’informativa di cui al punto 11.4.

12.2 La Segreteria è tenuta ad informare l’Ufficio di Presidenza, che dovrà deliberare in merito.


Art. 13

Le disponibilità del Fondo non possono essere, direttamente o indirettamente, distratte per finalità non previste dal presente Regolamento, in deroga al quale la Commissione potrà intervenire per casi eccezionali e, comunque, per finalità solidaristiche.


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