AIAC

Associazione Italiana Allenatori Calcio

AIAC

Statuto e regolamento

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO


Art. 1

Costituzione

È costituita l’Associazione Italiana Allenatori Calcio che usa come abbreviazione le lettere A.I.A.C..

L’ A.I.A.C. è componente tecnica riconosciuta dalla F.I.G.C. per le funzioni e gli obiettivi previsti dallo Statuto Federale e dalle Normative Federali.

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio ha sede in Firenze, Via Gabriele D’Annunzio 138, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Ai fini del presente Statuto i termini “allenatore” e “preparatore” devono intendersi comprensivi anche degli allenatori e dei preparatori di genere femminile.


Art. 2

Scopi

L’A.I.A.C., per sua natura apolitica e senza fini di lucro, ha per scopi la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali ed economici degli allenatori di calcio e dei preparatori atletici del calcio, la qualificazione, la diffusione e lo sviluppo del giuoco del calcio, con particolare attenzione alla formazione sportiva del giovane calciatore e della giovane calciatrice.

Realizza i propri scopi sviluppando la propria organizzazione centrale e territoriale in modo da costituire riferimento per gli allenatori tecnici e fisici e per tutte le componenti del calcio; promuove i valori dello sport e partecipa attivamente a tutti i livelli territoriali ed istituzionali dell’organizzazione calcistica italiana; promuove le pari opportunità tra donne e uomini.

L’A.I.A.C., in qualità di Associazione rappresentativa degli allenatori e dei preparatori atletici, ha, inoltre, funzioni di rappresentanza nelle trattative aventi ad oggetto la stipulazione degli Accordi Collettivi di lavoro.

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio è editrice del giornale “L’Allenatore” che ne rappresenta l’Organo ufficiale.


Art. 3

Patrimonio e rendite

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, a seguito di elargizioni e/o contribuzioni da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici e privati, e di persone fisiche e giuridiche.

Tali beni saranno annualmente inventariati. Costituiscono patrimonio dell’A.I.A.C. anche gli avanzi netti di gestione, nonché i debiti propri.


Art. 4

Risorse economiche

Per il conseguimento dei propri fini, l’A.I.A.C. dispone delle seguenti risorse:

  • versamenti effettuati dai soci fondatori e da coloro che, successivamente, aderiscono all’Associazione;
  • redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • introiti realizzati a seguito dell’organizzazione di manifestazioni di carattere ricreativo e/o culturale;
  • elargizioni e/o contribuzioni da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici e privati e di persone fisiche e giuridiche;
  • ogni altro provente realizzato da iniziative che dovessero essere individuate dagli Organi associativi competenti.

L’A.I.A.C., anche attraverso la costituzione di un’apposita società di servizi, può, inoltre, reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con soggetti terzi di contratti aventi natura commerciale.

L’A.I.A.C., in ragione di quanto previsto dall’art 148 del T.U.I.R. non distribuisce, e non distribuirà, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Art. 5

Associati

Possono associarsi all’A.I.A.C., mediante pagamento della quota associativa, i tecnici e i preparatori atletici che abbiano conseguito la relativa abilitazione dal Settore Tecnico dellaF.I.G.C. o che siano da quest'ultimo riconosciuti. Coloro che sono in possesso sia dell'abilitazione di Allenatore sia di Preparatore Atletico, all'atto dell'iscrizione e dei successivi rinnovi annuali, dovranno dichiarare a quale componente voler appartenere    per    l'esercizio    delle    prerogative    di    cui    al     presente     Statuto.

Possono essere configurate, attraverso il Regolamento Organico, ulteriori forme di partecipazione e di sostegno associativo.

Possono essere dichiarati Soci Onorari coloro che, per particolari ragioni di benemerenza e su proposta del Consiglio Direttivo, vengano proclamati, Soci d'onore dall'Assemblea.

Essi hanno i diritti dei soci effettivi ed hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i Regolamenti dell'Associazione e le norme dell'ordinamento sportivo.

La domanda di ammissione a socio si intende perfezionata con il pagamento della quota associativa.

A ciascun socio verrà rilasciata la tessera annuale e verrà spedito, in formato cartaceo e/o in formato pdf e via posta elettronica, il periodico "L'Allenatore".

L’iscrizione implica l’adesione incondizionata alle Norme del presente Statuto ed al Regolamento Organico, ivi comprese esplicitamente le previsioni di cui al presente Statuto. All’atto dell’Associazione i soci si obbligano, inderogabilmente:

  • ad attenersi alle previsioni del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
  • a uniformare il proprio comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché di osservare tutte le norme e le prescrizioni contenute nello Statuto e nelle delibere dei competenti Organi associativi;
  • a provvedere al pagamento delle quote associative annuali entro la scadenza stabilita, nella misura e con le modalità determinate;
  • all'attività svolta dall'Associazione a tutela degli interessi di categoria, salva la garanzia del diritto al dissenso;
  • a mettersi a disposizione per partecipare ad ogni eventuale iniziativa rivolta a fini di solidarietà interna alla categoria o a fini di promozione di una più ampia solidarietà su temi di particolare rilievo sociale.

L'associato espulso non può essere più ammesso se non dopo 5 anni dal provvedimento di radiazione su delibera del Collegio di Garanzia, a seguito di presentazione di motivata istanza.

La quota associativa è irripetibile, intrasmissibile e non può essere trasferita a terzi.

I soci componenti degli organismi elettivi, a livello nazionale e locale, devono provvedere al pagamento della quota associativa entro il 1° quadrimestre dell’anno solare.


Art. 6

Componenti

Gli associati all’A.I.A.C. sono suddivisi in tre componenti:

  • Allenatori Professionisti;
  • Allenatori Dilettanti;
  • Preparatori Atletici.

La componente degli allenatori professionisti è costituita dagli Allenatori associati che il Settore Tecnico della F.I.G.C. abilita alla conduzione delle prime squadre professionistiche.

Tutti gli altri Allenatori abilitati dal Settore Tecnico della F.I.G.C. sono considerati dilettanti.

La componente dei Preparatori Atletici è costituita dai Preparatori Atletici associati all'A.I.A.C.. Ciascuna componente può deliberare in materie di proprio esclusivo interesse, in condizioni di autonomia funzionale.

Ogni delibera delle componenti su materie di loro esclusivo interesse, affinché assuma efficacia esterna, dovrà essere sottoposta al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile per l’eventuale ratifica.

La rappresentanza dell’A.I.A.C. nei confronti delle istituzioni nazionali spetta esclusivamente agli Organi Centrali.

La rappresentanza dell’A.I.A.C. nei confronti delle istituzioni decentrate e degli Organi e Componenti federali decentrati è affidata, esclusivamente in delega e senza alcun potere

d’impegno economico e/o giuridico nei confronti dell’A.I.A.C., ai Presidenti Regionali i quali la esercitano, anche con l’eventuale collaborazione con i Presidenti Provinciali competenti per

territorio, in conformità alle direttive ed agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo, salva diversa determinazione dello stesso per particolari casi di interesse generale.


Art. 7

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’A.I.A.C.:

  • l’Assemblea Generale;
  • il Presidente;
  • i Vice Presidenti;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio di Garanzia;
  • il Collegio dei Probiviri.


Art. 8

L’Assemblea Generale


Composizione.

L'Assemblea Generale è costituita da:

  • i delegati designati dall’Assemblea degli allenatori dilettanti in ragione di un delegato ogni centocinquanta associati calcolati, su base regionale, sulla media degli iscritti al 31 dicembre di ogni anno del quadriennio precedente, con il minimo di uno per Regione;
  • dai delegati componenti l’Assemblea degli allenatori professionisti;
  • dai delegati componenti l’Assemblea dei preparatori atletici.


I delegati dovranno essere associati negli ultimi due anni - nell'anno di svolgimento dell'assemblea ed in quello precedente - e rispondere ai requisiti di cui all'art. 30 del presente Statuto.


Convocazione.

L’Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria:

  • per decisione del Collegio dei Revisori dei Conti in materia economico finanziaria;
  • su richiesta di almeno sette Gruppi Regionali;
  • su richiesta del Consiglio Direttivo.

La richiesta di convocazione di Assemblea Straordinaria, debitamente sottoscritta, dovrà essere trasmessa al Presidente dell’A.I.A.C. con l’indicazione dell’ordine del giorno.

Il Presidente dovrà stabilire la data dell’Assemblea straordinaria da tenersi entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria è diramata direttamente ai Delegati degli Allenatori Professionisti e ai delegati dei Preparatori Atletici e, mediante i Gruppi Regionali ai Delegati Dilettanti, da parte del Presidente dell’A.I.A.C. a mezzo raccomandata A.R., telefax, e-mail o altro mezzo equipollente, con comunicazione da inviare entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta contenente l’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore.


Costituzione e deliberazioni.

L’Assemblee sono presiedute da un Delegato o un associato nominato in apertura di seduta a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Funge da Segretario quello dell’Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, un delegato nominato dall’Assemblea sempre in apertura di seduta, a maggioranza dei presenti.

Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei Delegati Dilettanti e Professionisti e dei Preparatori Atletici, tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione.

In seconda convocazione l’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti purché non inferiore ad un terzo dei voti assembleari.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza della metà più uno dei voti dei presenti tenuti conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione.

Ciascun Delegato Dilettante ha diritto ad un voto.

I Delegati della categoria Professionisti hanno diritto a tanti voti quanti quelli complessivamente espressi dai Dilettanti.

I Delegati della categoria dei Preparatori Atletici hanno diritto a tanti voti pari a 1/18 di quelli complessivamente espressi dagli allenatori.

Il peso ponderato del voto di ogni Delegato Professionista e ad ogni Delegato dei Preparatori Atletici sarà determinato dalla Commissione Verifica Poteri prima di ogni Assemblea.

Le decisioni riguardanti le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Tale maggioranza dovrà altresì rappresentare almeno la metà più uno degli aventi diritto. Ciò tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale, convocata in seduta straordinaria con il voto favorevole del 4/5 degli aventi diritto, tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione.

Le votazioni avverranno a scrutinio segreto salvo che, ad accezione di quelle relative alle elezioni degli Organi Sociali, sia diversamente previsto dal presente Statuto o che l’Assemblea, a maggioranza assoluta tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione, non stabilisca una forma diversa di votazione.

Ogni riferimento ai quorum deliberativi deve tenere in considerazione il numero di voti cui ogni delegato ha diritto. La maggioranza dei presenti, pertanto, non sarà calcolata sul numero dei soggetti presenti all’Assemblea, bensì sul numero di voti cui i presenti hanno diritto.

Per tutte le Assemblee la Commissione Verifica Poteri è composta dai membri del Collegio di Garanzia in carica. La stessa provvederà alla verifica dei delegati e, in caso di assemblea elettiva, al controllo delle candidature ed a tutte le operazioni elettorali necessarie sulla scorta della documentazione che sarà fornita dalla Segreteria. Nel caso in cui un membro del Collegio di Garanzia risulti candidato, il Consiglio Direttivo nominerà un sostituto.

La Commissione si insedierà almeno due ore prima dell’inizio dei lavori.


Funzioni.

L’Assemblea Generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali o che non siano specificatamente attribuiti ad altri Organi dal presente Statuto.

Nella sessione ordinaria delibera tra le altre cose, in particolare, su:

esame della gestione sociale;

approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo;

eventuale elezione degli Organi dell’Associazione, nei termini e con le modalità previste dal presente Statuto;

indirizzi e direttive generali dell’Associazione;

nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e decisioni attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza di altri organi sociali.

L’Assemblea straordinaria delibera tra le altre cose, in particolare, sulle seguenti materie:

approvazione e modifica dello Statuto sociale;

atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione;

scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione;

ogni altra questione che le sia sottoposta, purché di interesse comune delle varie componenti e non riservata ad altro organo.


Art. 9

Le Assemblee degli Allenatori Professionisti, degli Allenatori Dilettanti e dei Preparatori Atletici

Composizione.

L’Assemblea degli Allenatori Dilettanti è costituita dai delegati risultati eletti dai rispettivi Gruppi Regionali in ragione di uno ogni cento associati, sulla media degli iscritti al 31 dicembre di ogni anno del quadriennio precedente e con il minimo di uno per Regione.

L’Assemblea degli Allenatori Professionisti è costituita da n. 35 delegati risultati eletti a seguito di una votazione esercitata mediante la costituzione di seggi provinciali, interprovinciali o regionali su collegio unico nazionale da tutti gli allenatori professionisti, così individuati dal presente Statuto. L'Assemblea dei Preparatori Atletici è costituita da n. 25 delegati risultati eletti a seguito di una votazione esercitata mediante la costituzione di seggi provinciali, interprovinciali o regionali su collegio unico nazionale da tutti i Preparatori Atletici, così individuati dal presente Statuto.

L’individuazione e l’organizzazione dei seggi elettorali per le operazioni di voto dirette all’elezione dei delegati per l’Assemblea della componente degli Allenatori Professionisti e per l’Assemblea della componente dei Preparatori Atletici sono disciplinate dal Regolamento Organico.

Per l’elezione dei delegati alle Assemblee delle componenti degli Allenatori Dilettanti, degli Allenatori Professionisti e dei Preparatori Atletici, hanno diritto all’elettorato attivo coloro che risultano associati nell’anno in corso almeno quindici giorni prima della data dell’elezione, mentre hanno diritto all’elettorato passivo se risultano, altresì, associati nell’anno precedente.

I delegati durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato.


Convocazione.

Ciascuna Assemblea dovrà svolgersi almeno trenta giorni prima dell’Assemblea Generale elettiva. L’Assemblea di categoria, si riunisce una volta ogni quattro anni in sessione ordinaria, al fine della nomina dei delegati, della fissazione delle linee politiche e della valutazione di ogni altro aspetto relativo agli interessi esclusivi delle singole componenti.

Si riunisce in sessione straordinaria per decisione della componente professionistica e dilettantistica del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno 1/3 degli associati Professionisti, su richiesta di almeno 1/3 dei Preparatori Atletici, dei Gruppi Regionali che rappresentino almeno due quinti degli associati, o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, o a mente dell’art. 13 del presente Statuto, da trasmettere al Presidente a mezzo raccomandata, fax o e-mail, completa dell’ordine del giorno.

Costituzione e deliberazioni.

Per la validità delle Assemblee è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza degli Allenatori o dei Preparatori aventi titolo a parteciparvi.

In seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti.


Funzioni delle Assemblee.

Le Assemblee degli Allenatori Professionisti, degli Allenatori Dilettanti e dei Preparatori Atletici:

deliberano su tematiche proprie della rispettiva categoria. In materie di interesse generale dell’Associazione, le risultanze dei lavori assembleari assumono valore propositivo nei confronti dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo dell’A.I.A.C.; le delibere relative a tematiche proprie della categoria, per assumere rilevanza esterna, devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo dell’A.I.A.C. alla prima seduta utile;

designano il candidato a Presidente dell’A.I.A.C.;

designano i candidati consiglieri del Consiglio Direttivo in rappresentanza del Calcio Femminile e del Calcio a 5, che verranno eletti dall’Assemblea Generale;

eleggono ciascuna, tra gli associati appartenenti alla propria categoria, il Vicepresidente di cui all’art. 10;

eleggono ciascuna un membro effettivo ed un supplente del Collegio dei Revisori dei Conti;

eleggono ciascuna, tra gli associati, anche se appartenenti a categoria diversa dalla propria, un membro effettivo ed un supplente del Collegio dei Probiviri;

eleggono ciascuna, tra gli associati, anche se appartenenti a categoria diversa dalla propria, un membro effettivo ed un supplente del Collegio di Garanzia.


L’assemblea degli allenatori dilettanti designa, tra i propri componenti e nel rispetto delle proporzioni su base Regionale di cui all’art. 8, i delegati all’Assemblea Generale.

Le Assemblee degli allenatori professionisti e degli allenatori dilettanti eleggono infine, ciascuna, sette Consiglieri del Consiglio Direttivo.


Art. 9 bis

Svolgimento da remoto delle Assemblee

Le assemblee previste dal presente Statuto, che normalmente vengono svolte in presenza, potranno, per giustificati motivi, essere svolte da remoto attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia garantito:

al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

È comunque obbligatorio lo svolgimento dell'assemblea in presenza qualora lo richieda almeno un quarto dei delegati che la compongono.


Art.10

il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

il Presidente AIAC;

n. 3 Vicepresidenti, di cui, uno con la funzione di Vicepresidente Vicario designato dal Consiglio Direttivo tra i due vicepresidenti eletti dalle due componenti a cui non appartiene il Presidente.

n. 7 Allenatori Professionisti;

n. 7 Allenatori Dilettanti;

n. 1 rappresentante del Calcio Femminile;

n. 1 rappresentante del Calcio a 5.


Sia fra i sette consiglieri dilettanti che fra i sette consiglieri professionisti di cui al comma precedente deve essere assicurata la presenza di almeno un componente di genere maschile e di almeno un componente di genere femminile.

I rappresentanti di Calcio a 5 e i rappresentanti del Calcio Femminile, designati dall’assemblea di categoria ed eletti dall’assemblea generale, dovranno risultare tesserati al Settore Tecnico per due anni negli ultimi dieci per squadre partecipanti a campionati rispettivamente di Calcio a 5 e Calcio Femminile. Nel caso in cui il rappresentante del Calcio Femminile e quello del Calcio a 5 in seno al Consiglio Direttivo appartengano entrambi alla medesima categoria e, dunque, Professionista o Dilettantistica, il voto del Consiglio Direttivo verrà calcolato con sistema ponderato tra le due categorie.

In tale ipotesi si assumerà, pertanto, come parametro di ponderazione quello del maggior valore del voto della categoria sottorappresentata per la quale 1 voto varrà 1,28 voti.

È consentito al Consiglio Direttivo di riunirsi in teleconferenza.


Art. 11

Elezione del Presidente

Le Assemblee degli Allenatori Professionisti, Dilettanti e dei Preparatori Atletici potranno designare ciascuna un candidato da scegliersi nell’ambito degli iscritti all’A.I.A.C., tra coloro i quali faranno pervenire a mezzo deposito presso la sede della Segreteria nazionale, a mani, a mezzo raccomandata a/r, a mezzo pec, o a mezzo telegramma la comunicazione scritta della loro candidatura e delle loro linee programmatiche almeno 15 giorni prima dell’Assemblea di Categoria. Non sarà ritenuta valida la candidatura pervenuta oltre tale termine.

Per quanto riguarda l’Assemblea degli Allenatori Dilettanti la Segreteria provvederà a trasmettere la documentazione via e-mail ai Gruppi Regionali.

Gli Allenatori Professionisti e i Preparatori Atletici potranno individualmente consultarla cliccando su apposito link nel sito www.assoallenatori.it che sarà indicato nella lettera di convocazione all’Assemblea oppure richiedendo l’intera documentazione alla Segreteria dell’Associazione, che provvederà senza indugio alla trasmissione.

La validità delle candidature è subordinata all’invio del documento di cui sopra e saranno pubblicate in tempo utile sul sito internet dell’A.I.A.C..

In caso di designazione da parte dell’Assemblea di categoria, il programma già precedentemente depositato presso la Segreteria nazionale, senza che sia data la possibilità di apportare modifiche e/o cambiamenti di alcun genere, sarà allegato dalla Segreteria alla lettera di convocazione dei delegati all’Assemblea Generale.

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei voti ed in considerazione del principio del voto ponderato di cui all’art. 8, comma 3.

Ciascun delegato potrà esprimere una sola preferenza.

I voti dei Delegati Professionisti e dei Preparatori Atletici sono conteggiati attraverso voto ponderato secondo il criterio di cui all'art. 8.

Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza dei voti, si procederà immediatamente ad una nuova votazione e così fino ad un massimo di tre votazioni. Successivamente si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla terza votazione. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti dei delegati presenti tenendo in considerazione il principio del voto ponderato di cui all’art. 8, comma 3.


Art. 12

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta l’A.I.A.C. nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale. Inoltre:

convoca l’Assemblea Generale e quelle di Categoria;

convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

convoca, almeno due volte all’anno, il Consiglio dei Presidenti dei Gruppi Regionali per una riunione congiunta con il Consiglio Direttivo;

coordina l’attività di tutti gli Organi dell’Associazione;

per particolari e urgenti motivi, sentito l’Ufficio di Presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere proposti per la ratifica alla prima riunione utile da tenersi in ogni caso anche in teleconferenza personale dei membri entro 60 giorni dall’assunzione del provvedimento. La mancata ratifica comporta la immediata decadenza degli stessi; delibera, secondo le modalità di cui al successivo art. 20, l’espulsione dell’associato.

Il Presidente può avvalersi, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, per la trattazione e la risoluzione dei problemi che investono particolare competenza professionale, della

collaborazione, anche retribuita, di esperti non appartenenti all’Associazione. In caso di impedimento o assenza, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente Vicario per un periodo non superiore a sei mesi, dopodiché si dovrà procedere a nuove elezioni con le modalità di cui al comma successivo. In caso di sue dimissioni e vacanza superiore a sei mesi, il Vicepresidente Vicario dovrà provvedere, senza indugio, alla convocazione dell’Assemblea straordinaria per l’elezione di un nuovo Presidente entro 90 giorni dalla data delle dimissioni o della vacanza, a meno che non manchino meno di 120 giorni al rinnovo ordinario delle cariche o dalla convocazione dell’Assemblea ordinaria.


Art. 13

I Vicepresidenti

I tre Vicepresidenti sono eletti dalle Assemblee di Categoria, uno dall'Assemblea degli Allenatori Professionisti, uno da quella degli Allenatori Dilettanti ed uno da quella dei Preparatori Atletici. I Vicepresidenti collaborano col Presidente nella gestione dell’Associazione, costituendo con lo stesso l’Ufficio di Presidenza.

I Vicepresidenti richiedono al Presidente la convocazione dell’assemblea del proprio settore che dovrà provvedervi entro 20 giorni dalla richiesta.

Nel caso di dimissioni o perdita dei requisiti richiesti, per l’elezione di ogni Vicepresidente dovrà essere convocata l’Assemblea di Categoria per provvedere ad una nuova elezione, salvo, che al momento delle dimissioni o della perdita dei requisiti, manchino meno di 9 mesi alla scadenza del quadriennio olimpico. In tal caso il Vicepresidente di categoria verrà designato tra i Consiglieri nazionali dal Consiglio Direttivo su indicazione dei membri della componente di riferimento; il Vicepresidente rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato. Tale Consigliere sarà surrogato con il primo dei non eletti della categoria.


Art. 14

Elezione dei Consiglieri

Le Assemblee dei Dilettanti e dei Professionisti provvederanno ciascuna alla elezione di sette Consiglieri.

Le candidature degli Allenatori Dilettanti dovranno pervenire da parte dei Gruppi Regionali di appartenenza alla Segreteria nazionale entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l’Assemblea di Categoria. In modo analogo dovranno pervenire alla Segreteria nazionale le candidature da parte di ogni singolo candidato Professionista. Per ciascuna categoria, fatto salvo quanto previsto dall’Art.10, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevarrà il candidato con maggior anzianità di iscrizione, in forma continuativa, all’A.I.A.C. ed in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

In caso di dimissioni e vacanza, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, si procederà alla sua

sostituzione, categoria per categoria, con il primo dei non eletti rispettando la rappresentanza di genere.


Art. 15

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

In particolare:

  • elabora le strategie ed assume le iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali;
  • concorda con i Presidenti Regionali gli obiettivi e direttive di politica e gestione associativa sul territorio e ne verifica congiuntamente, su base semestrale (o annuale), il grado di realizzazione;
  • verifica la correttezza dell’operato gestionale ed economico dei Gruppi Regionali e Provinciali e approva la relazione a consuntivo annuale dei Gruppi Regionali, con facoltà di chiedere elementi integrativi di giudizio;
  • ha facoltà di deferire al giudizio del Collegio di Garanzia gli associati, in caso di violazioni del presente Statuto o delle altre disposizioni A.I.A.C.;
  • ha facoltà di sciogliere i Consigli Regionali e Provinciali per manifesta inadeguatezza nel perseguimento degli obiettivi di cui al punto b) che precede, nonché per gravi inadempienze di carattere economico e gestionali. In tale ipotesi il Consiglio Direttivo nomina i relativi Commissari prevedendo le funzioni direttive al fine del rispetto dello Statuto redigendo eventuali Regolamenti;
  • nomina il Segretario Generale e il Vicesegretario dell’A.I.A.C.;
  • nomina i componenti delle Commissioni, il Responsabile ed i componenti del Centro Studi, i componenti le sezioni ed i relativi coordinatori;
  • designa i rappresentanti dell’A.I.A.C. secondo quanto previsto dallo Statuto della F.I.G.C. presso gli Organi federali e presso qualsiasi altra Associazione ed Ente;
  • assicura le attività previste dallo Statuto Federale per le elezioni dei rappresentanti degli Allenatori all’Assemblea Federale o al Consiglio Federale;
  • determina gli importi delle quote associative annuali, assicura le quote associative e le modalità di erogazione delle stesse nei confronti dei Gruppi Regionali;
  • è l’organismo disciplinare nei riguardi dei componenti il Collegio di Garanzia;
  • verifica la conformità degli Statuti deliberati dai Gruppi Regionali e dai Gruppi Provinciali ai principi del presente Statuto ed alle linee guida indicate dal C.D., con facoltà di scioglimento del Gruppo Regionale, sulla base del precedente punto in caso di acclarate deviazioni;
  • può costituire all’occorrenza Società di Servizi e/o compagine associativa rivolta alle esigenze dell’area sociale.


Art. 16

Compiti dei Consiglieri

I Consiglieri hanno il compito di mantenere uno stretto legame con i Presidenti Regionali, partecipando anche alle riunioni ed alle assemblee dei Gruppi Regionali per informare sulla gestione dell’Associazione, sulle azioni intraprese, sui risultati conseguiti, sui rapporti con gli Organi federali e su quant’altro sia loro richiesto. Essi provvederanno, nel contempo, a farsi portatori delle istanze che da dette riunioni emergessero e a informare il Consiglio Direttivo delle attività svolte dai Gruppi suddetti, sulle quali ciascun Consigliere è legittimato a chiedere notizie. I Consiglieri, per i compiti di cui al primo comma, possono essere sostituiti da persone a ciò delegate su decisone del Consiglio Direttivo.


Art. 17

Sostituzione dei Consiglieri

I membri del Consiglio Direttivo, così come quelli degli altri Organi sociali, possono cessare dal loro incarico per:

  • dimissioni;
  • decadenza a seguito di 6 (sei) consecutive ed ingiustificate assenze alle riunioni del previsto Organo;
  • vacanza per altro motivo;
  • perdita della qualità di socio;
  • variazione dello status da dilettante a professionista.

In caso di cessazione si procederà alla loro sostituzione, categoria per categoria, col primo dei non eletti, così come previsto dall’art. 14, ultimo comma, del presente Statuto.

Qualora, a seguito di cessazioni, come sopra indicate, in assenza di altri eletti in graduatoria, venissero a mancare i sostituti, in occasione della prima Assemblea, si procederà alla nomina dei mancanti e alla formazione di nuova graduatoria. I sostituti rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio.

L’impedimento temporaneo, inferiore a mesi quattro, non determina la cessazione della carica. Qualora l’impedimento si protragga oltre il termine di cui sopra, si procederà alla sostituzione.

Nel caso che, nel corso di un esercizio, a seguito della impossibilità di effettuare sostituzione dei membri cessati per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri si riduca alla metà, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e si dovrà provvedere ad una nuova elezione alle successive Assemblee che dovranno essere tenute, su convocazione del Presidente, entro 60 giorni dal momento in cui è venuto a mancare il numero minimo previsto.

Il nuovo Consiglio Direttivo, come sopra eletto, rimarrà in carica per un quadriennio, come previsto normalmente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.


Art 18

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa dell’Associazione in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio direttivo.

Il Segretario Generale, inoltre:

  • esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento organico;
  • assiste alle riunioni dell’Assemblea Generale, delle Assemblee delle Componenti, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza, e ne redige i verbali, anche avvalendosi della Segreteria. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria;
  • coordina e dirige la Segreteria;
  • cura l’organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
  • predispone il bilancio consuntivo e quello di previsione;
  • sovrintende agli uffici e ne dirige il personale;
  • stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;
  • dirige le attività a rilevanza economica dell’Associazione.


Art. 19

Il Vice - Segretario Generale

Il Vice - Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e collabora con il Presidente, il Segretario Generale e gli Organi centrali e periferici. Partecipa inoltre a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo

e su richiesta alle riunioni di ogni altro organismo dell’associazione con funzione di verbalizzante ed eventualmente consultive.


Art.

20 Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia è organo di giustizia interna e giudica, con competenza esclusiva, in arbitrato irrituale e con obbligo di succinta motivazione, sulle questioni disciplinari relative agli associati.

Ad esso è demandato il giudizio disciplinare degli associati che abbiano violato i doveri di cui all'art. 5 del presente Statuto e potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti:

ammonizione o deplorazione;

sospensione temporanea dalla qualità di associato;

proposta di espulsione definitiva dall'Associazione.

Il procedimento è attivato su impulso di qualunque associato nonché del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio di Garanzia decide con lodo arbitrale irrituale succintamente motivato ed è composto di tre membri dei quali:

  • un arbitro è eletto dall’Assemblea dei Preparatori Atletici;
  • un arbitro è eletto dall’Assemblea degli Allenatori Dilettanti;
  • un arbitro è designato dall’Assemblea degli Allenatori Professionisti.

I componenti il Collegio di Garanzia dovranno essere in possesso di laurea in materie giuridiche e la loro attività è svolta a titolo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese vive, qualora presenti e documentate.

Il Collegio di Garanzia, nella prima riunione successiva alla elezione, nomina, al proprio interno, il Presidente.

Il Collegio di Garanzia si riunisce, anche in teleconferenza, ogni qualvolta necessario, dando comunicazione all’interessato della data della riunione e concedendo a questi termini per la difesa, esclusivamente scritta, entro sette giorni prima della riunione.

Tutte le comunicazioni dirette al Collegio, così come quelle del Collegio stesso, ivi compreso esplicitamente l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare o di archiviazione, saranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica. Ogni provvedimento assunto dal Collegio di Garanzia sarà comunicato, senza indugio, al Presidente, al Consiglio Direttivo, al Segretario Generale e al Vicesegretario Generale.

Il Collegio di Garanzia stabilisce la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.

La proposta di espulsione definitiva dall’Associazione sarà comunicata all’Associato e al Presidente dell’Associazione per la conseguente eventuale ratifica, previa concessione di termine a difesa, esclusivamente scritta, dell’interessato.

Il Presidente dell’Associazione, ricevute le eventuali difese scritte dell’Associato e sentito in merito il parere del Consiglio Direttivo, adotterà l’eventuale provvedimento di espulsione dandone comunicazione scritta al ricorrente, e, ove necessario, provvedendo alla pubblicazione sull'organo ufficiale dell'Associazione.

I membri del Collegio di Garanzia inoltre sono componenti della commissione verifica poteri come indicato dall’art. 8 del presente statuto.


Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti uno dalla categoria degli Allenatori Professionisti, uno dalla categoria degli Allenatori Dilettanti ed uno dalla categoria dei Preparatori Atletici. I componenti sono eletti con le modalità di cui all'art. 9 e scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali. Vengono eletti anche tre supplenti, uno per categoria, che subentreranno ai membri effettivi della stessa categoria qualora per qualsiasi causa uno di loro cessi l'incarico. Ogni qual volta un membro supplente sostituirà un membro effettivo o venga a cessare dall’incarico, subentrerà il primo dei non eletti della stessa categoria o, in mancanza, dell’altra categoria. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella prima riunione successiva alla elezione, nomina al proprio interno un Presidente. In caso di dimissioni o vacanza del Presidente si provvederà alla nomina di un nuovo Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede a redigere le proprie osservazioni sul bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo in occasione dell’Assemblea annuale e compie, almeno ogni quattro mesi, con la presenza di non meno di due dei suoi membri, controlli sulla regolare tenuta della contabilità. Può convocare l’Assemblea Generale in seduta ordinaria e straordinaria ai sensi dell’art. 8 e le Assemblee di Categoria nei casi eventualmente previsti dal Regolamento Organico.


Art. 22

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi uno eletto dalla categoria degli Allenatori Professionisti, uno dalla categoria degli Allenatori Dilettanti ed uno dalla categoria dei Preparatori Atletici. I componenti sono eletti con le modalità di cui all'art. 9. I componenti del Collegio dei Probiviri, da scegliersi preferibilmente tra gli associati, dovranno essere in possesso di laurea in materie giuridiche. Vengono eletti anche tre supplenti (un Allenatore Professionista, un Allenatore Dilettante, un Preparatore Atletico) che subentreranno ai membri effettivi della stessa categoria qualora, per qualsiasi causa, uno di loro cessi dall’incarico.

Il Collegio dei Probiviri, nella prima riunione successiva alla elezione, nomina, al proprio interno, il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri dirime eventuali controversie fra gli associati e giudica inappellabilmente, con competenza esclusiva, come arbitro semplice ed irrituale e con succinta motivazione, su ogni questione che possa insorgere circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto e di ogni altra disposizione A.I.A.C..

Il Collegio dei Probiviri può all’occorrenza avvalersi anche di consulenti esterni.


Art. 23

Elezione dei Collegi dei Revisori, dei Probiviri e degli arbitri del Collegio di Garanzia

Le Assemblee di Categoria procederanno alle elezioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22, tra le candidature pervenute a pena di inammissibilità alla Segreteria nazionale entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l’assemblea di categoria.

Le candidature dovranno essere accompagnate, a pena di inammissibilità della candidatura, dal curriculum di ciascun candidato in conformità ai requisiti richiesti.


Art. 24

Gruppi Regionali

In ogni Regione del territorio nazionale si costituisce un Gruppo Regionale con proprio Statuto conforme ai principi sanciti nello Statuto dell’Associazione ed alle direttive eventualmente emanate dal Consiglio Direttivo.

Esso è rappresentato dal proprio Presidente o da un Consigliere dallo stesso delegato.

Ai Gruppi Regionali, a fronte delle proprie spese di gestione, competerà una percentuale delle quote associative dei propri iscritti nella misura che stabilirà il Consiglio Direttivo.

I Gruppi Regionali non hanno autonoma rappresentanza legale.

I Gruppi Regionali dovranno redigere una relazione annuale riguardante l’attività svolta e l’uso delle entrate a loro pervenute (rendiconto) da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo nazionale previa verifica e parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti nazionali.

I Gruppi Regionali debbono assicurare in particolare:

  • proselitismo e partecipazione alla vita associativa;
  • servizi ed assistenza agli Allenatori ed ai Preparatori Atletici, in particolare agli associati;
  • relazioni efficaci con le istituzioni presenti sul territorio;
  • iniziative atte a dare risonanza ai progetti elaborati dall’A.I.A.C.;
  • l’inserimento nel Consiglio Direttivo di un rappresentante del Calcio a 5, di un rappresentante del Femminile e di un rappresentante dei Preparatori Atletici;
  • l’attuazione delle linee programmatiche e le politiche associative stabilite dagli Organi centrali;
  • l’elaborazione di proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo.


Art. 25

Gruppi Provinciali

I Gruppi Regionali costituiscono sul proprio territorio Gruppi Provinciali aventi un minimo di 20 associati, con il compito di coordinare a livello locale l’attività dell’Associazione secondo gli indirizzi del Gruppo Regionale in armonia con la politica dell’Associazione. E’ fatta salva la possibilità che due o più province con meno di 20 tesserati possano chiedere di costituire un unico gruppo ‘interprovinciale’. Si possono altresì costituire Gruppi Sub-provinciali con delibera del Gruppo Provinciale di riferimento d’intesa con il Gruppo Regionale e con il Consiglio Direttivo.

I Gruppi Sub-provinciali costituiti sono rappresentati nei Consiglio Direttivo regionali dai rappresentanti provinciali di riferimento. Casi particolari dovranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo nazionale.

Ciascun Gruppo Provinciale avrà un proprio Statuto conforme ai principi sanciti nello Statuto dell’Associazione ed alle direttive eventualmente emanate dal Consiglio Direttivo nonché allo schema predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo regionale.

Il Gruppo Provinciale, rappresentato dal suo Presidente o da un suo delegato, cura in particolare i rapporti con gli Organi e le componenti federali locali attivandosi anche per l’organizzazione dell’attività di aggiornamento, la diffusione dell’informazione e l’assistenza degli iscritti.

I Presidenti dei Gruppi Provinciali per l’attività associativa e gestionale dipendono dal Gruppo Regionale al quale presentano il rendiconto annuale per l'approvazione.

Dovranno provvedere inoltre all’inserimento nel Consiglio Direttivo di un rappresentante del Calcio a 5, di un rappresentante del Calcio Femminile e di un rappresentante dei Preparatori Atletici.


Art. 26

Centro Studi

È istituito il “Centro Studi A.I.A.C.”, per lo studio e la ricerca in materie legate allo sviluppo della tecnica e della tattica calcistica, al calcio giovanile ed alla preparazione atletica.

Le attività del Centro Studi saranno programmate e monitorate dal Consiglio Direttivo.


Art. 27

Relazione morale e finanziaria

Il Presidente presenterà annualmente al Consiglio Direttivo una relazione che accompagnerà la presentazione del bilancio sull’attività svolta, gli obiettivi raggiunti ed i programmi futuri.

Il Segretario Generale annualmente predispone al termine di ogni esercizio decorrente dal 1° Gennaio al 31 Dicembre, un rendiconto sul bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti per un parere al riguardo.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno quindi sottoposti per l'approvazione all'Assemblea Generale convocata allo scopo ogni anno.


Art. 28

Attività Internazionale

L'Associazione Italiana Allenatori Calcio si impegna a promuovere le relazioni internazionali tra le Associazioni Allenatori europee e mondiali.


Art.29

Attività pubblicitaria

L’attività pubblicitaria o comunque attinente all’utilizzazione del diritto d’immagine, se a titolo individuale, è liberamente esercitata da ogni singolo iscritto all’Associazione Italiana Allenatori Calcio. Gli associati, peraltro, cedono all’A.I.A.C. i diritti di utilizzazione del loro ritratto per l’ipotesi in cui il ritratto stesso sia destinato alla realizzazione di raccolte o collezioni o concerne comunque riproduzioni relative a più allenatori.

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio è pertanto autorizzata a cedere a terzi, anche a titolo oneroso, i suddetti diritti di utilizzazione di ritratto.


Art. 30

Requisiti ed Incompatibilità

Possono candidarsi alle cariche di Presidente, Vicepresidente, Consigliere Nazionale e Presidente Regionale coloro che risultano associati - anche se non in modo continuativo - per almeno cinque anni negli ultimi dieci e lo siano ininterrottamente negli ultimi due anni.

Possono candidarsi a tutte le altre cariche nazionali e locali coloro che risultano associati negli ultimi due anni.

Sono ineleggibili, a tutte le cariche elettive nazionali e locali, coloro che sono stati colpiti negli ultimi sette anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, da parte della Federazione nazionale, dal CONI, dalle discipline associati o dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Sono, inoltre, ineleggibili coloro che hanno riportato, negli ultimi sette anni, salva comunque riabilitazione o estinzione del reato, condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno, e nonché chiunque abbia subito negli ultimi dieci anni, sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche. I soggetti colpiti da squalifica o inibizione non possono partecipare all’attività associativa per tutto il periodo di durata delle sanzioni.

Tutte le cariche elettive previste dal presente statuto sono incompatibili tra loro fatta eccezione per l’incarico di Delegato assembleare.


Art. 31

Proroga poteri degli organi sociali

Nel caso in cui non vengano proposte candidature nei termini previsti o non avvenga l’elezione di alcun candidato, i relativi Organi rimangono in carica fino alla nomina dei successori, a seguito di elezioni che dovranno avvenire entro 90 giorni dalla data dell’Assemblea in cui si è verificato quanto sopra.


Art. 32

Durata delle cariche sociali

Il Presidente, i Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio di Garanzia e il Collegio dei Probiviri, Delegati Assembleari, Presidenti Regionali, Presidente Provinciali, Presidenti Subprovinciali, restano in carica quattro anni in corrispondenza del quadriennio olimpico e possono essere rieletti per un massimo di due mandati. È consentito un terzo mandato per la carica di Presidente sempre che raggiunga il quorum del 75% dei voti.


Art. 33

Scioglimento dell’Associazione

L’A.I.A.C. si scioglierà nei casi previsti dalla legge e su delibera dell’Assemblea Generale riunita in seduta straordinaria. Nella ipotesi sopra descritta l’eventuale giacenza di cassa e il patrimonio sociale ai sensi dell’art. 148 comma 8 T.U.I.R. saranno devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 commi 3 e ss della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 34

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del diritto ordinario in quanto applicabili.


Art. 35

Vincolo di giustizia

Gli associati hanno l’obbligo di osservare il presente statuto, il regolamento organico, le delibere degli organi direttivi.

Essi, con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dall’A.I.A.C..

Tutte le questioni e tutte le controversie che potranno insorgere durante tale rapporto inerenti l’interpretazione e l’esecuzione delle norme statutarie e regolamentari, comprese quelle collegate alle determinazioni del consiglio direttivo e quelle tutte, comunque, insorgenti tra l’associazione e gli associati e tra gli associati medesimi, devono essere obbligatoriamente sottoposte alla esclusiva e preventiva conoscenza e competenza dei soli organi associativi funzionalmente preposti a risolvere le stesse .

Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia interna comporta l’erogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dallo statuto e dal regolamento organico.


Art. 36

Revocazione

Le decisioni pronunciate da qualsiasi organo competente dell’Associazione, possono essere impugnate per revocazione, innanzi al Consiglio Direttivo, se:

sono effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;

si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false;

dopo la decisione sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’altra parte;

la decisione è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;

vi è tale errore quando la decisione è fondata solo sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è

positivamente stabilita e, tanto nell’uno quanto nell’altro caso, se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la decisione ebbe a pronunciare;

la decisione è effetto del dolo del giudice;

Le decisioni per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui alle lettere (a), (b), (c) ed (e) del comma precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

La revocazione si propone con ricorso.

Il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui alle lettere (a), (b), (c) ed (e) del primo comma del presente articolo e del giorno della scoperta o dell’accertamento del fatto.

Le modalità e i termini di presentazione del ricorso e dello svolgimento del procedimento sono gli stessi previsti per l’atto oggetto della decisione impugnata.

Non può essere impugnata per revocazione la decisione pronunciata nel giudizio per revocazione.


NORMA TRANSITORIA:

Con riferimento ai preparatori atletici, in relazione ai requisiti per le candidature a Presidente, Vicepresidente di cui all’art 30, qualora l’anzianità associativa richiesta faccia riferimento agli anni precedenti la fusione, sarà comunque sufficiente, ai fini dell’eleggibilità, la dimostrazione della continuità associativa in A.I.A.C. a partire dall’anno 2019.

Il computo dei mandati riferiti all’Art. 32 e Art. 17 partirà con le elezioni del quadriennio 2017/2020.



Approvato dall’Assemblea Generale del 29 marzo 2021



REGOLAMENTO ORGANICO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO


SEZIONE I – A.I.A.C. Nazionale


Art.1

I Soci

Possono associarsi all’’AIAC tutti i tecnici di cui all’art. 5 dello Statuto. 


Art.2

Categorie di soci e loro attribuzioni

A) ORDINARI:

Essi hanno diritto:

- a portare il distintivo sociale;

- a intervenire a convegni, raduni, e assemblee;

- a frequentare le sedi provinciali, regionali e nazionali dell'AIAC;

- a fruire di tutte le agevolazioni che l'AIAC sarà riuscita ad ottenere per i propri iscritti;

- al voto, nei modi e nei termini previsti dal presente R.O. e dallo Statuto;

- a far parte delle rappresentanze dei Gruppi e dell'Associazione;

- a essere nominati nelle Commissioni in rappresentanza dell'AIAC;

- ad essere eletti alle Cariche Sociali.

Hanno, inoltre, i seguenti doveri, pena l’irrogazione delle relative sanzioni disciplinari:

- tenere condotta conforme alla propria professione;

- rispettare lo Statuto, il R.O. e le Norme Federali;

- astenersi dal compiere atti ed esprimere giudizi lesivi per i colleghi e che possono ledere gli interessi morali e finanziari dell'AIAC od ostacolarne l'azione;

- Indirizzare eventuali reclami esclusivamente di fronte agli Organi dell’AIAC.

B) SOCI ONORARI:

Sono costituiti da quei soci che, per particolari meriti acquisiti nel corso della propria militanza associativa, si siano significativamente distinti per l’affermazione delle finalità e dei valori dell’AIAC. Non hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale. Godono degli stessi diritti dei Soci ordinari. 

C) SOSTENITORI:

Sono costituiti da tutti coloro che sostengono ed aderiscono agli scopi associativi dietro pagamento della quota annuale il cui importo viene determinato da delibera del CD.

D) SOSTENITORI ONORARI:

Sono costituiti da coloro che, pur non essendo tecnici, si siano significativamente distinti per l’affermazione delle finalità e dei valori dell’AIAC. Non hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale. Godono degli stessi diritti dei Sostenitori.


Art. 3

Perdita della qualifica di socio

Si perde la qualità di socio nei seguenti casi:

- dimissioni;

- espulsione ai sensi dell'art. 4.C del R.O.


Art. 4

Sanzioni

A carico dei soci possono essere adottati, a cura del Collegio di Garanzia e secondo le modalità di seguito indicate, provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.

Tali sanzioni vengono irrogate, secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell’infrazione.

L’ammonizione viene applicata in caso di mancata osservanza delle norme statutarie, regolamentari e per comportamento non consono alle qualità di sportivo e di tecnico.

La sospensione a termine viene irrogata per condotta gravemente contraria, ovvero per reiterate condotte contrarie, allo Statuto ed al Regolamento Organico.

La sanzione dell'espulsione dell’associato può essere inflitta a seguito di condanna, ancorché non ancora passata in giudicato, per reato doloso.

Può essere, inoltre, inflitta in caso di irrogazione di sanzioni dagli Organi FIGC e/o CONI superiore ad un anno.

L’espulsione, inoltre, viene comminata per gravi motivi di insanabile contrasto con le finalità statutarie.

L’espulsione potrà essere, infine, inflitta anche in ipotesi di recidiva nell’applicazione di sanzioni disciplinari a carico dello stesso associato.

Ai fini della recidiva, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi cinque anni dalla loro applicazione. 

In tutti i casi per i quali è prevista la sanzione dell’espulsione, il Collegio di Garanzia è legittimato a sospendere cautelativamente l’associato fino a un massimo di un anno.


Art. 5

Competenza e norme di procedura per le sanzioni

L'iniziativa per sottoporre i soci al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni compete a ciascun socio, agli organi provinciali, regionali e nazionali, ogni qualvolta vengano a conoscenza di fatti che possono portare a tali provvedimenti.

Il Collegio di Garanzia è competente a discutere, in prima e unica istanza, sulle questioni riguardanti i componenti del Collegio dei Probiviri Nazionale. 

Nell’ambito del procedimento disciplinare il Collegio di Garanzia è tenuto a rispettare il principio del contraddittorio.

Al soggetto sottoposto al procedimento disciplinare verrà preliminarmente contestato, a mezzo raccomandata a/r ovvero posta elettronica, l’addebito disciplinare, con diritto dell’interessato di presentare memorie scritte nel termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Decorso tale termine, i provvedimenti definitivi dovranno essere adottati entro i 90 giorni successivi e portati a conoscenza dell'interessato entro 20 giorni dalla pronunzia, mediante raccomandata a/r ovvero posta elettronica.

Il Collegio dei Probiviri è competente a discutere sulle questioni riguardanti la validità delle Assemblee elettive. In questo caso il ricorso deve essere presentato entro 7 giorni dallo svolgimento delle Assemblee.


Art. 6

I delegati

Si possono candidare a delegati per l’Assemblea di categoria e conseguentemente per l’Assemblea Generale solo i delegati provinciali eletti alle Assemblee Regionali. 

Il Presidente Regionale eletto, qualora dilettante, nel rispetto delle proporzioni di cui agli Artt. 8 e 9 dello Statuto Nazionale, è di diritto delegato all’Assemblea di categoria e conseguentemente all’Assemblea Generale. 

I delegati dilettanti all’Assemblea di categoria, effettivi e supplenti, sono individuati, su base regionale e con le proporzioni di cui all’Art. 9 dello Statuto Nazionale, tra gli eletti dall’Assemblee Regionali in ragione dei voti conseguiti.

I delegati dilettanti all’Assemblea Generale, effettivi e supplenti, sono individuati, su base regionale e con le proporzioni di cui all’Art. 8 dello Statuto Nazionale, tra i designati all’Assemblea di categoria in ragione dei voti conseguiti.

Si considerano delegati supplenti ad entrambe le Assemblee i primi quattro delegati non rientranti fra gli effettivi. 

I delegati degli allenatori professionisti e dei preparatori atletici all’Assemblea di Categoria e all’Assemblea Generale sono eletti in conformità agli Artt. 8 e 9 dello Statuto Nazionale. 


Art. 7

Candidature agli organi nazionali

I candidati agli organi nazionali per la componente dilettantistica, di cui all’art.9 lettere b,d,e,f,g dello Statuto Nazionale devono essere proposti da almeno un Gruppo Regionale, tramite apposita delibera; i candidati al Consiglio Nazionale devono essere proposti esclusivamente dal Gruppo Regionale di appartenenza. La candidatura deve pervenire alla Segreteria Nazionale mediante raccomandata a/r recante all'esterno la dicitura ELENCO DEI CANDIDATI, o a mezzo PEC entro, perentoriamente, le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea di categoria, salvo diverse disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento elettorale. 

I candidati agli organi nazionali per la componente degli allenatori professionisti e per la componente dei preparatori atletici, di cui all’Art.9.4 dello Statuto Nazionale, devono far  pervenire la candidatura alla Segreteria Nazionale mediante raccomandata a/r recante all'esterno la dicitura PROPOSTA DI CANDIDATURA, o a mezzo PEC entro, perentoriamente, le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea di categoria, salvo diverse disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento elettorale.

La regolarità delle candidature sarà verificata dal Collegio di Garanzia entro 48 ore dalla scadenza della presentazione; entro il medesimo termine le decisioni saranno pubblicate sul sito nazionale. 

Eventuali reclami potranno essere presentati al Collegio dei Probiviri entro 48 ore dalla pubblicazione di cui al comma precedente. 

In caso di impedimento di uno o più membri dei collegi, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare i sostituti.

Ai fini dell’elezione del Presidente e dei rappresentanti di Calcio a 5 e Calcio Femminile la Segreteria Nazionale ufficializzerà le candidature, attraverso la pubblicazione sul sito nazionale, al termine delle Assemblee di categoria.


Art.8

Organi delle assemblee

Sono Organi dell’Assemblea:

a) il Presidente;

b) il Segretario;

c) la Commissione elettorale o Verifica poteri;

Il Presidente viene scelto, tra i delegati, mediante votazione per alzata di mano con appello nominale. 

Compiti del Presidente di ogni singola Assemblea sono:

- stabilire le modalità di svolgimento dell'Assemblea qualora non siano previste dallo Statuto o dal R.O.;

- dirigere il dibattito, in particolare, concedendo o togliendo la parola ai partecipanti;

- accertare la valida costituzione dell'Assemblea;

- constatare l'esito delle votazioni per alzata di mano con appello nominale o in altro modo qualora non siano di competenza di altro Organo;

- dare lettura delle votazioni a scrutinio segreto;

- chiarire le modalità con cui si devono svolgere le votazioni.

Il Segretario è, di norma, il Segretario dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, verrà nominato uno dei presenti con le stesse modalità del Presidente.

Il Segretario provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea che dovrà contenere, in maniera sintetica ma esauriente, gli interventi dei partecipanti qualora gli stessi non producano il testo del loro intervento firmato che, in tal caso, sarà allegato al verbale costituendone parte integrante e sostanziale.

La Commissione Verifica dei Poteri è composta come da art. 8.3 dello Statuto Nazionale.

La Commissione ha i seguenti compiti:

a) controlla la validità degli elenchi dei delegati sui quali la segreteria nazionale avrà posto preventivamente una dichiarazione comprovante che le persone indicate sull'elenco risultano iscritte all' A.I.A.C. secondo i requisiti previsti dall’Art 6 dello Statuto.

b) accerta l’identità e la presenza dei delegati indicati negli elenchi; 

c) redige apposito elenco, su stampato predisposto dalla Segreteria Nazionale, dei delegati presenti, ai fini, anche e principalmente, delle elezioni e delle votazioni;

d) redige verbale delle operazioni della stessa compiute ai sensi delle lettere precedenti e lo presenta al Presidente dell'Assemblea affinché ne venga data lettura;

e) accerta la regolarità delle candidature per le quali la Segreteria Nazionale dovrà preventivamente certificare l'iscrizione all'A.I.A.C. nei termini previsti dallo Statuto e dal R.O.;

f) provvede a regolare le operazioni di voto a scrutinio segreto;

g) effettua lo scrutinio delle schede;

h) redige verbale delle operazioni di cui ai punti (e), (f) e (g) e dei risultati delle votazioni, trasmettendolo al Presidente dell'Assemblea per la successiva proclamazione.

La valida costituzione dell'Assemblea dovrà essere comunicata e fatta constatare a verbale dal Presidente prima dell'inizio del dibattito o, comunque, della prima votazione, escluse quelle di nomina degli Organi dell'Assemblea.

Qualora l'Assemblea funzioni in seconda convocazione, il Presidente, in apertura di seduta, dovrà dare lettura del verbale redatto dal Segretario nazionale, da cui risulti la mancata validità della prima convocazione con l'indicazione del numero dei presenti.

La seconda convocazione deve essere prevista non meno di ventiquattrore prima dopo la prima e nella stessa località.


Art. 9

Convocazione delle assemblee

La convocazione dell’Assemblea Generale è diramata dal Presidente ai sensi dall’Art.8.2 dello Statuto.

Ai fini dell'inserimento nell'ordine del giorno, le eventuali proposte di modifica dello Statuto avanzate dal Consiglio Direttivo o dai soci tramite i Gruppi Regionali competenti o altri argomenti da sottoporre al dibattito assembleare pervenuti, sempre tramite i G.R. dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Entro 7 giorni dal ricevimento, la Segreteria Nazionale, qualora l'Assemblea fosse già stata convocata, procederà ad integrare l'ordine del giorno già reso noto con i nuovi argomenti dandone comunicazione con le stesse modalità della convocazione.

Le convocazioni delle Assemblee di Categoria sono diramate dal Presidente ai sensi dell’Art. 9.2 dello Statuto.

Tutte le Assemblee dovranno essere convocate almeno venti giorni prima dallo svolgimento.


Art. 10

Votazioni

Le votazioni nelle Assemblee avvengono, di norma, a scrutinio segreto, mediante apposita scheda.

L'Assemblea su proposta del suo presidente o di uno o più delegati potrà decidere, a maggioranza di voti dei partecipanti espressi per alzata di mano con appello nominale, che la votazione avvenga con modalità diverse da quelle previste dallo Statuto, salvo che per l'elezione degli organi sociali che dovrà avvenire sempre a scrutinio segreto, secondo le modalità previste specificatamente per ciascun Organo dallo Statuto e dal R.O.

Le votazioni per la nomina degli Organi assembleari avverranno invece, per alzata di mano.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei voti dei partecipanti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza diversa dallo Statuto.

I Consiglieri e i componenti gli altri Organi sociali non possono partecipare a votazioni che abbiano per oggetto il loro operato.

In relazione alle Assemblee di Categoria, le preferenze da attribuire sono le seguenti:

- Una per il Presidente 

- Una per il Vicepresidente

- Quattro per i Consiglieri Dilettanti 

- Quattro per i Consiglieri Professionisti

- Una per i Revisori dei Conti

- Una per i Collegio dei Probiviri

- Una per il Collegio di Garanzia


Art.

11 Elezioni

Per le elezioni dovranno essere predisposte schede separate per ciascuno degli Organi sociali da eleggere.

Per l'elezione del Presidente la scheda dovrà prevedere l’indicazione di una sola preferenza. Nel caso che vi siano più candidati, lo scrutinio delle schede per l'elezione del Presidente dovrà precedere qualsiasi altra operazione in modo che, qualora non sia stata raggiunta la maggioranza richiesta, si possa procedere a successive votazioni sino al raggiungimento di tale maggioranza.

La scheda per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio di Garanzia e del Collegio dei Probiviri dovrà contenere la dicitura “Collegio dei Revisori dei Conti”, “Collegio di Garanzia”, “Collegio dei Probiviri”. 

Risulteranno eletti membri effettivi coloro che hanno raggiunto le maggiori preferenze e supplenti quelli che seguono immediatamente in graduatoria.

Le schede, preferibilmente di colore diverso a seconda dell'Organo a cui si riferiscono, dovranno portare all'esterno la dicitura di tale Organo.

Le schede così predisposte saranno numerate e firmate da parte dei componenti della Commissione Verifica dei Poteri e consegnate ai delegati man mano che si presentano per votare, dopo aver provveduto alla identificazione e alla firma da parte dell'interessato dell'apposito elenco predisposto.

Dopo che il delegato avrà votato, le schede saranno immesse in urne diverse a seconda dell'organo a cui si riferiscono.

Terminate le operazioni di voto, la Commissione Verifica Poteri procederà allo scrutinio redigendone apposito verbale, dal quale dovranno risultare, per ciascun organo da eleggere, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, di quelle nulle e di quelle bianche e dei voti riportati da ciascun candidato.

Tale verbale, firmato da tutti i componenti la Commissione, sarà consegnato immediatamente al Presidente dell'Assemblea per la successiva proclamazione degli eletti.


Art.

12 Controversie

Su ogni questione controversa circa il diritto di partecipazione all’Assemblea decide in via definitiva, la Commissione Verifica Poteri, prima dell'inizio delle operazioni di voto per le elezioni degli Organi sociali previste dall'ordine del giorno.

Avverso la validità dell'Assemblea è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dalla data di svolgimento inoltrando eventuale ricorso al collegio dei probiviri avverso la sua validità o degli atti in essa compiuti.


Art.

13 Verbale delle assemblee

Degli atti dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che deve contenere in maniera precisa gli interventi effettuati e le deliberazioni adottate. Contemporaneamente si dovrà provvedere alla registrazione su nastro degli atti assembleari. Il nastro dovrà essere conservato per non meno di anni cinque.

Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento deve essere depositato in segreteria entro trenta giorni dalla conclusione dell'Assemblea.

I soci e i Gruppi regionali hanno diritto, in qualsiasi momento, a prenderne visione, insieme a tutti i relativi atti e documenti, presso la segreteria o a richiederne una copia.


Art.

14 Quote associative

Le quote associative per gli allenatori professionisti e dilettanti e per i preparatori atletici, fissate ai sensi dell'art.2 dello Statuto, sono riscosse direttamente dalla segreteria nazionale o anche tramite i Gruppi Regionali e Provinciali.

I Gruppi regionali, a loro volta, verseranno alla segreteria nazionale, l’intera quota di iscrizione incassata.

La segreteria nazionale a sua volta provvederà a versare ai G.R. la parte di spettanza dei medesimi sulle quote direttamente riscosse e su quelle che perverranno all’AIAC attraverso il tesseramento diretto.

Tali versamenti sono subordinati alla presentazione da parte dei Gruppi Regionali del rendiconto finanziario relativo al precedente anno nei termini stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

I G.R. dovranno completare il versamento delle quote riscosse improrogabilmente entro tale data.

I Gruppi regionali che non avranno provveduto, entro il termine sopraccitato, al versamento del saldo, saranno sollecitati a farlo entro il termine di 15 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, il Presidente del Gruppo regionale sarà deferito al Collegio di Garanzia.

Sono fatte salve le eventuali azioni di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria che il Consiglio Direttivo intendesse intraprendere qualora ogni tentativo di esazione non desse esito positivo e si riscontrassero estremi di reato nel comportamento dei singoli.

I delegati dei Gruppi regionali non in regola con i pagamenti non potranno prendere parte alle Assemblee e alle elezioni.


Art.

15 Consiglio Direttivo

Il C.D. è convocato almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione dal Presidente mediante e-mail con l'indicazione dell'ordine del giorno e del giorno, ora e luogo della riunione.

In casi di estrema e comprovata urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente e in termini inferiori di sette giorni.

Il C.D. può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti il C.D. stesso.

Le eventuali comunicazioni del Presidente dovranno essere dedicate ad aggiornamenti delle varie problematiche, senza che vi sia necessità di discussione se non per maggiori precisazioni.

Oggetto di dibattito dovranno essere le materie specificatamente indicate nell'ordine del giorno, salvo che motivi urgenti non giustifichino la trattazione anche di altre materie.

Le varie ed eventuali dovranno essere destinate a materie proposte "seduta stante" dai componenti il C.D. perché non trattate in precedenti riunioni o urgenti.

I componenti il C.D. ed i Presidenti regionali possono chiedere l'inserimento all’O.d.G. di materie da trattare. 

Il C.D. delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, quello del Presidente è considerato doppio.

Della riunione del C.D. dovrà essere redatto, da parte del segretario dell'AIAC apposito verbale, in cui sarà riportato l’o.d.g. e le altre materie trattate nonché, in maniera sintetica ma completa, gli interventi dei vari membri o di altri intervenuti che potranno chiedere che sia allegata copia scritta degli stessi.

Al Consiglio Direttivo partecipano di diritto il Presidente di AIAC Onlus e il Presidente di AIAC Service o l’Amministratore da questo delegato entrambi senza diritto di voto.


Art.

16 Sostituzione dei consiglieri

In caso di dimissione o vacanza, qualora venissero a mancare i sostituti, in occasione della prima Assemblea si procederà alla nomina dei mancanti e alla formazione di nuova graduatoria. 

I sostituti rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio dei sostituiti.

Nel caso che, nel corso di un esercizio, a seguito della impossibilità di effettuare sostituzione dei membri cessati per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca alla metà, l'intero C.D. si intende decaduto e si dovrà provvedere ad una nuova nomina alla successiva assemblea che dovrà essere tenuta entro 60 giorni dal momento in cui è venuto a mancare il numero minimo previsto. 

Il nuovo C.D., come sopra eletto, rimarrà in carica per un quadriennio, come previsto normalmente.


Art.

17 Bilancio preventivo e conto consuntivo

Il Segretario Generale predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in base alle risultanze contabili, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Il bilancio preventivo deve essere corredato da una breve relazione in cui si giustifichino le varie poste specie per quanto attiene eventuali differenze con il precedente e con il conto consuntivo sottoposto all'approvazione.

Il conto consuntivo, la cui approvazione deve precedere quella del bilancio preventivo, deve essere corredato da una illustrazione dettagliata sulla formazione di ciascuna posta dello stesso ed al prospetto della consistenza patrimoniale dell'Associazione.

Entro sette giorni dall'approvazione da parte del C.D., il bilancio preventivo e il conto consuntivo vengono trasmessi al Collegio dei Revisori dei conti per la predisposizione dell'apposita relazione da parte di tale Collegio.


Art.

18 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'attività contabile dell'Associazione, eseguendo periodiche verifiche e segnalando al C.D. le eventuali inosservanze di norme statutarie e regolamentari.

Accerta la consistenza di cassa almeno due volte all'anno e suggerisce istruzioni e provvedimenti per il buon funzionamento amministrativo e contabile dell'Associazione.

Redige una relazione esprimendo il proprio parere in merito al bilancio preventivo e al conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente del Collegio deve convocare l'Assemblea straordinaria qualora fatti di particolare gravità lo richiedano o quella ordinaria, nel caso che il Presidente nazionale, pur essendovi tenuto a norma di Statuto e di R.O., non vi provveda, nonostante sollecito scritto.

Il più giovane di età dei membri se non svolge funzioni di presidente di Collegio, funge da segretario verbalizzante in occasione delle sedute del Collegio stesso. 

Il membro effettivo che, nel corso dell'esercizio, non partecipa ad alcuna riunione del Collegio, viene dichiarato decaduto e sostituito nei modi previsti dallo Statuto e dal presente R.O per i consiglieri.


Art.

19 Ricusazione

Ciascun componente il Collegio dei Probiviri e del Collegio di Garanzia ha l'obbligo di astenersi se:

a) ha interesse nella causa;

b) ha vincoli di parentela, amicizia o professionali, con una delle parti;

c) ha inimicizia o rapporti di credito e debito con una delle parti;

d) ha dato consiglio o espresso pareri sulla causa e ne ha conosciuto per qualsiasi ragione partecipandovi in maniera attiva;

e) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza;

Nei casi in cui è fatto obbligo al componente di astenersi ciascuna delle parti può proporre la ricusazione.

La ricusazione deve essere proposta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro 7 giorni dalla data di presentazione del ricorso o dall'inizio del procedimento dinanzi al Collegio o di quella in cui la parte è venuta a conoscenza del ricorso o del procedimento sempre che, nel frattempo, non sia già iniziata la trattazione o la discussione.

La domanda deve contenere i motivi ed i mezzi di prova ed essere indirizzata al Presidente dell'AIAC e per conoscenza, al membro ricusato e al presidente del collegio che dovrà sospendere ogni decisione ed ulteriore atto in merito sino a quando non sarà stato deciso sulla domanda di ricusazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il membro ricusato potrà dare risposta scritta sulla sussistenza dei motivi entro il termine perentorio di giorni 7 dal ricevimento della copia della domanda.

In questo come in tutti gli altri casi in cui sia previsto l'invio dell'atto anche all'altra parte, copia della ricevuta della raccomandata spedita a quest'ultima deve essere inviato insieme all'istanza. all'organo al quale ci si

rivolge.

Il C.D., entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda, si pronuncia sulla stessa con decisione non impugnabile, dandone immediatamente comunicazione al Presidente del Collegio dei Probiviri ed alle parti interessate.

Se la domanda viene accolta, ciascun membro ricusato viene sostituito con i supplenti secondo l'ordine di graduatoria e solo per quel giudizio. A tal fine la decisione del C.D. che accoglie il ricorso designa il supplente che

deve sostituire quello ricusato.

Qualora non vi siano membri supplenti sufficienti a sostituire il ricusato il Collegio opererà con un numero ridotto di membri non inferiore però a due.

In quest'ultimo ed unico caso, le funzioni saranno svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti al quale la pratica verrà trasmessa da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri immediatamente dopo la riunione in cui viene constatata l’impossibilità a funzionare.


Art.

20 Gruppi Regionali

I Gruppi regionali rappresentano l’A.I.A.C. a livello regionale curando in particolare i rapporti con gli Organi Federali territoriali. 

I Gruppi regionali devono adottare uno Statuto predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni Gruppo regionale è rappresentato dal Presidente o altro Consigliere previsto dallo Statuto regionale o da delegato nominato dal Presidente stesso in particolari circostanze.

In quest’ultimo caso la delega dovrà risultare per iscritto.

I Presidenti dei G.R. costituiscono il Consiglio dei Presidenti. Il Consiglio dei Presidenti è convocato almeno due volte all’anno dal Presidente Nazionale per una riunione congiunta con il CD.

In particolare, il Consiglio dei Presidenti viene consultato su tutti i temi ed iniziative che possono determinare riflessi sull’organizzazione a livello regionale.

In caso di scioglimento il patrimonio ed i documenti dei Gruppi regionali passeranno all’A.I.A.C.

I Gruppi Regionali:

a) coordinano l’attività dei Gruppi Provinciali o interprovinciali o sub-provinciali facendo da tramite con la Segreteria nazionale;

b) prendono iniziative per raggiungere gli obiettivi della Associazione nel rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo nazionale e dell’Assemblea;

c) possono chiedere, ai fini della determinazione di due quinti degli iscritti, la convocazione dell’Assemblea straordinaria;

d) curano, anche tramite i Gruppi provinciali, la raccolta delle iscrizioni e il versamento delle relative quote alla Segreteria nazionale;

e) svolgono opera di propaganda anche tramite i Gruppi provinciali;

f) si adoperano per la costituzione dei Gruppi provinciali e di eventuali loro sezioni dove non esistono e vigilano sul loro funzionamento;

g) eleggono i propri delegati all’Assemblea di categoria.

h) possono chiedere l’inserimento all’o.d.g. del C.D. Nazionale di argomenti con valenza generale di particolare rilevanza riguardanti il Gruppo regionale rappresentato.


Art.

21 Contabilità Gruppi Regionali e Provinciali

Ciascun Gruppo deve tenere un’aggiornata contabilità dalla quale risultino tutti i movimenti di cassa supportati da idonea documentazione probatoria delle entrate e delle spese.

L’esercizio finanziario coincide con quello previsto dallo Statuto Nazionale.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente regionale deve sottoporre all’approvazione della Assemblea regionale il Conto Consuntivo dell’esercizio precedente redatto dal Consiglio Direttivo Regionale ed accompagnato dalla relazione (oppure parere) del Revisore Unico Regionale.

Il Conto Consuntivo, corredato della relazione (oppure parere) del Revisore Unico Regionale e del verbale dell’Assemblea regionale, dopo l’esame assembleare, dovrà essere trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale per l’approvazione unitamente ai relativi documenti giustificativi e ad una dettagliata relazione sull’attività svolta.

Qualora il conto consuntivo non sia approvato dall’Assemblea Regionale, oppure dal Consiglio Direttivo Nazionale e nel caso in cui il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale riscontri gravi irregolarità contabili, il Presidente ed il Consiglio Direttivo regionali decadono immediatamente dall’incarico ed al loro posto viene nominato un Commissario Regionale che provvederà a indire nuove elezioni. 

I relativi atti e documenti saranno trasmetti al Collegio di Garanzia per gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti.   

La mancata approvazione del Conto Consuntivo Regionale esclude altresì i delegati del Gruppo regionale dalla partecipazione all’Assemblea dei dilettanti e all’Assemblea Generale. 

In conformità all’Art. 25 dello Statuto, i Presidenti dei Gruppi Provinciali per l’attività associativa e gestionale dipendono dal Gruppo Regionale al quale presentano rendiconto annuale per l’approvazione. La mancata approvazione del rendiconto annuale, sulla scorta del preventivo e necessario parere del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e sentito il Revisore Unico Regionale, esclude i delegati del Gruppo Provinciale dalla partecipazione all’Assemblea Regionale Generale. Analogamente a quanto previsto dal superiore 6° comma, i relativi atti e documenti saranno trasmetti al Collegio di Garanzia per gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti.   


Art.

22 Elezione degli organi Regionali e Provinciali

Le elezioni dei Presidenti dei Gruppi Regionali e Provinciali avverranno con le modalità previste da apposito regolamento elettorale redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale. 


Art.

23 Commissario Regionale e Commissario Provinciale

Il Consiglio Direttivo Nazionale, a suo insindacabile giudizio, nelle Regioni o nelle province dove non sia stato costituito il Gruppo regionale o provinciale, nomina un Commissario regionale o provinciale da scegliersi preferibilmente tra i propri membri. Il Consiglio Direttivo può nominare un Commissario regionale o provinciale altresì per: 

- la mancata approvazione del bilancio;

- per manifesta inadeguatezza;

- per gravi e reiterate inadempienze;

- non si uniformi alle delibere del Consiglio Direttivo;

- non ottemperi ai compiti istituzionali garantendo agli associati adeguata assistenza;

- non provveda a promuovere iniziative utili e necessarie al conseguimento degli scopi sociali e garantisca una necessaria attività di proselitismo in regione o provincia;

Il Commissario entro 180 giorni dall’incarico, o per gravi motivi e comprovati motivi nel diverso termine indicato dal C.D., provvede ad indire nuove elezioni degli Organi regionali o provinciali in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

Il Commissario continuerà a funzionare svolgendo l’ordinaria amministrazione sino a quando non si sono costituiti gli Organi Regionali e provinciali.


ART.24

AIAC  Service ed AIAC Onlus

Vengono costituite le due Società con propri Statuti organizzativi ed operativi sotto il controllo diretto del Consiglio Direttivo Nazionale che le sovraintende.


Art. 25

Nazionale Allenatori

All’interno dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio escluso ogni fine di lucro è costituita l’organizzazione della squadra denominata “Nazionale Italiana Allenatori Calcio” con lo scopo di promuovere e sostenere iniziative a carattere benefico.

Per il raggiungimento di tali scopi si propone la partecipazione a gare incontri ed altre manifestazioni con particolare riguardo a quelle concernenti l’attività calcistica.

La nazionale italiana allenatori di calcio si compone dei tecnici iscritti nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed opera alle dirette dipendenze del consiglio direttivo dell’A.I.A.C.


II PARTE – I Gruppi Regionali


Art. 26

Funzionamento Gruppi Regionali

I Gruppi Regionali sono disciplinati dagli Statuti regionali in quanto compatibili con le norme che seguono.


Art. 27

Appartenenza al gruppo regionale

Appartengono al Gruppo Regionale, gli associati dilettanti che hanno residenza nella Regione.

Lo spostamento, da parte dell’associato, della residenza anagrafica presso altra località posta al di fuori della Regione comporta, automaticamente, la perdita dell’appartenenza al Gruppo Regionale A.I.A.C..

In tal caso, l’allenatore dovrà dare comunicazione alla Segreteria Nazionale del cambio di residenza ed essere inserito nel nuovo Gruppo Regionale in cui l’ha trasferita.


Art. 28

Organi

Sono Organi del Gruppo:

l’Assemblea generale;

il Presidente;

il Consiglio Direttivo;

il Revisore Unico.

L’espletamento, da parte degli associati, di qualsivoglia attività in favore del Gruppo Regionale, ivi compresa la copertura di cariche all’interno dello stesso, deve intendersi gratuito.

A coloro che ne faranno richiesta, il Gruppo Regionale riconoscerà esclusivamente un rimborso spese chilometrico, in relazione a determinate attività svolte in ragione dell’incarico ricoperto in seno al Gruppo Regionale.


Art. 29

Assemblea generale regionale

Ai fini della composizione dell’Assemblea regionale, ciascun gruppo provinciale elegge un numero di delegati pari ad uno ogni 50 iscritti – o frazione superiore a 0,5 – per i Gruppi Regionali con iscritti oltre i 500 associati e uno ogni 25 iscritti – o frazione superiore a 0,5 – per gli altri casi, con il minimo di un delegato per ogni Gruppo Provinciale.

Il calcolo degli iscritti è effettuato sulla media degli iscritti al 31 dicembre di ogni anno del quadriennio precedente.

L’Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, dal Revisore Unico o su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell’Assemblea è diramata dal Presidente regionale a tutti i Gruppi provinciali almeno 10 giorni prima della data prevista a mezzo lettera raccomandata o e-mail.

La convocazione dell’Assemblea deve contenere l’ordine del giorno, il luogo in cui essa verrà tenuta, la data e l’ora previste per la prima e per la seconda convocazione dell’Assemblea e dovrà essere pubblicata sul sito Nazionale e Regionale.

Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore.

L’Assemblea è presieduta da un delegato nominato dall’Assemblea.

Per la validità dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei delegati pari al 50% più uno.

Per la validità dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei delegati.

In seconda convocazione le Assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti.

Le decisioni riguardanti le proposte di modifica dello Statuto regionale dovranno essere approvate dall’Assemblea straordinaria, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati presenti.

Le eventuali modifiche statutarie saranno sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale, che ne valuta altresì la corrispondenza allo Statuto Nazionale, regionale ed al regolamento organico, e spiegheranno i propri effetti solo a seguito dell'eventuale approvazione. All’inizio della seduta, l'Assemblea nominerà tre delegati per la composizione della Commissione per la Verifica dei Poteri che provvederà:

alla convalida della lista dei delegati suddivisi per Provincia predisposta dalla Segreteria regionale;

alla verifica del numero di voti esprimibili dopo il controllo dei delegati presenti;

alla firma delle schede elettorali per l’elezione degli organi sociali in numero pari ai voti di cui al precedente punto b) ed alla consegna di quelle spettanti a ciascun delegato;

al controllo della regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali;

allo scrutinio delle schede ed alle redazioni del verbale con i risultati delle votazioni che dovrà essere consegnato al Presidente dell’Assemblea per la proclamazione degli eletti.

La validità dei lavori assembleari sarà proclamata dal Presidente dell’Assemblea.


Art. 30

Attribuzioni dell’Assemblea generale regionale

L’Assemblea generale regionale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali e che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del presente Statuto.

In sessione ordinaria delibera, in particolare, su:

  • l’approvazione dei bilanci regionali preventivo e consuntivo con allegata la relazione della gestione sociale;
  • l’approvazione dei bilanci provinciali preventivo e consuntivo con allegata la relazione della gestione sociale;
  • l’elezione del Presidente Regionale;
  • l’elezione del Revisore Unico;
  • l’elezione dei delegati regionali per l'Assemblea Generale Nazionale e per l'Assemblea della componente dilettantistica;
  • l’approvazione e la proposta di modifica dello Statuto Regionale a norma dell'articolo precedente;
  • la costituzione o estinzione dei Gruppi provinciali;
  • la proposta da indirizzare al Consiglio Direttivo Nazionale per il commissariamento di un Gruppo Provinciale.


Art. 31

Elezione del Presidente regionale

Le candidature a Presidente regionale devono essere presentate presso la sede del Gruppo Regionale, a mano, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo e-mail dai Gruppi provinciali o da singoli associati, entro e non oltre il decimo giorno prima della data dell’Assemblea, unitamente ad una lettera di presentazione. In caso di candidatura presentata dai singoli associati, la stessa dovrà essere sottoscritta da almeno ¼ dei delegati all’Assemblea Regionale. 

I nominativi dei candidati, i relativi programmi elettorali e le relative lettere di presentazione dovranno essere inviati, senza ritardo, alla Segreteria Nazionale ed essere pubblicati sul sito internet nazionale almeno cinque giorni prima delle votazioni. 

Le votazioni avverranno da parte dei delegati presenti a scrutinio segreto.

Ciascun delegato, per ciascuna scheda, potrà esprimere un solo voto da scegliersi tra i candidati.

In prima votazione risulterà eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza di due terzi dei voti. 

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum di cui al comma precedente, si procederà ad una successiva votazione tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 

Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza dei voti.

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all’A.I.A.C. e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo del Presidente regionale si provvederà alla sua sostituzione con il Vicepresidente regionale che entro sei mesi dovrà indire una nuova assemblea elettiva.

La carica di Presidente regionale è incompatibile con la carica di Presidente provinciale.


Art. 32

Elezione del Revisore unico Regionale

Nella prima assemblea regionale del quadriennio, o nei casi di vacazioni delle cariche elettive per le quali si rende indispensabile procedere a nuove elezioni, l'assemblea Generale Regionale provvede all'elezione del Revisore Unico Regionale.

Il revisore deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali o all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 


Art. 33

Attribuzioni del Presidente regionale

Il Presidente regionale rappresenta il Gruppo Regionale e ne ha la rappresentanza legale. Per le operazioni finanziarie e bancarie il Presidente è coadiuvato dal Segretario in regime di firma congiunta.

In particolare, tra le sue funzioni:

  • convoca l’Assemblea generale regionale;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo regionale;
  • coordina le attività di tutti gli organi del Gruppo Regionale;
  • nomina i due membri cooptati del Consiglio regionale;
  • propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Regionale, da individuarsi al di fuori del direttivo stesso.


Art. 34

Il Consiglio Direttivo regionale

Il Consiglio Direttivo regionale è composto da: 

  • il Presidente Regionale eletto ai sensi e nei modi stabiliti dall’art. 7;
  • i Presidenti dei Gruppi Provinciali;
  • il coordinatore regionale per calcio femminile (senza diritto di voto);
  • il coordinatore regionale per il calcio a 5 (senza diritto di voto);
  • Il coordinatore Preparatore Atletico (senza diritto di voto).
  • Il Presidente ha facoltà di integrare il Consiglio Regionale attraverso la nomina di due membri cooptati, individuati a fronte di particolari competenze o esperienze; i membri cooptati presenzieranno alle riunioni senza diritto di voto e non potranno appartenere al medesimo Gruppo Provinciale.
  • Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in teleconferenza. 


Art. 35

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente regionale. Il Consiglio Direttivo:

  • si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • si adopera per il buon funzionamento del Gruppo regionale e per assicurare il massimo proselitismo in Regione;
  • nomina uno o più Vicepresidenti regionali da scegliersi tra i Consiglieri regionali;
  • ratifica la proposta di nomina del Segretario Regionale;
  • approva il rendiconto regionale e redige il bilancio preventivo;
  • approva il rendiconto provinciale;
  • verifica che le poste indicate nei rendiconti di cui al punto e) e f) siano corrispondenti ai documenti giustificativi di spesa ed agli estratti dei Conti Correnti bancari e/o postali e procede all’eventuale approvazione;
  • propone al Consiglio Direttivo Nazionale lo scioglimento dei Gruppi Provinciali, nei casi di cattivo funzionamento e/o gravi negligenze.


Art.36

Il Segretario regionale

Il Segretario coadiuva il Presidente regionale nella gestione del Gruppo regionale e svolge la funzione di tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. Ha inoltre le funzioni di verbalizzatore nelle riunioni e nelle assemblee.


Art. 37

Il Revisore Unico Regionale

Il Revisore Unico regionale:

  • controlla la regolarità della gestione amministrativa, le scritture contabili, la consistenza di cassa, i bilanci consuntivo e preventivo del Gruppo Regionale sui quali redigerà una relazione in occasione dell’Assemblea regionale;
  • controlla la regolarità della gestione amministrativa, le scritture contabili, la consistenza di cassa, i bilanci consuntivo e preventivo dei Gruppi Provinciali sui quali redigerà una relazione in occasione dell’Assemblea regionale.


Art. 38

Relazione morale e finanziaria

La relazione morale e finanziaria viene presentata annualmente dal Presidente regionale sia al Consiglio Direttivo Nazionale che all’Assemblea regionale e dovrà contenere la relazione sull’attività svolta, gli obiettivi raggiunti ed i programmi per il futuro del Gruppo regionale.


Art. 39

Agevolazioni Fiscali

Il presente Statuto viene redatto in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 148 del TUIR e della Legge 398/91 che comportano particolari semplificazioni delle operazioni fiscali.


III PARTE –  I Gruppi Provinciali


Art. 40

Funzionamento dei Gruppi Provinciali

Sul territorio dello Stato italiano, l'Associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza attraverso Gruppi Provinciali, con il compito di promuovere nel territorio di competenza gli scopi indicati nell'art. 2 dello Statuto Nazionale.

In conformità con lo Statuto Nazionale ed il relativo Regolamento Organico, il Presidente Regionale, previa favorevole delibera del Consiglio Direttivo regionale e Nazionale, può costituire Gruppi Sub-provinciali ai quali si applicheranno le medesime disposizioni riferibili ai Gruppi Provinciali.

In conformità con lo Statuto Nazionale ed il relativo Regolamento Organico, il Presidente Regionale può, previa favorevole delibera del Consiglio Direttivo regionale e Nazionale, costituire Gruppi interprovinciali accorpando province con un numero inferiore a 50 associati ai quali si applicheranno le medesime disposizioni riferibili ai Gruppi Provinciali.


Art. 41

Appartenenza al gruppo provinciale

Appartengono al Gruppo Provinciale, gli associati dilettanti che hanno residenza nel territorio di competenza del Gruppo.

Lo spostamento, da parte dell’associato, della residenza anagrafica presso altra località posta al di fuori del suddetto territorio comporta, automaticamente, la perdita della qualità di associato al Gruppo Provinciale A.I.A.C.

In tal caso, l’allenatore dovrà avanzare richiesta di partecipazione al Gruppo eventualmente operante nella provincia ove si trova il suo nuovo luogo di residenza anagrafica.


Art. 42

Organi

Sono organi del gruppo:

  • l’Assemblea generale;
  • il Presidente; 
  • il Consiglio Direttivo;

L’espletamento, da parte degli associati, di qualsivoglia attività in favore del Gruppo, ivi compresa la copertura di cariche all’interno dello stesso, deve intendersi gratuito.

A coloro che ne faranno richiesta, il Gruppo Provinciale riconoscerà esclusivamente un rimborso spese chilometrico, in relazione a determinate attività svolte in ragione dell’incarico ricoperto.


Art. 43

Assemblea generale provinciale

L’Assemblea Generale è costituita dagli associati residenti nel territorio del gruppo in regola con il pagamento della quota sociale.

Per il computo degli iscritti ai fini del comma 1 faranno fede le iscrizioni comunicate dalla Segreteria nazionale entro i 15 giorni antecedenti la data dello svolgimento dell’Assemblea.

L’Assemblea Generale si riunisce una volta l’anno in sessione ordinaria entro il 31 Maggio.

Può, altresì, riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, o di un quinto degli associati di cui al comma 2.

La convocazione delle assemblee è diramata dal presidente provinciale almeno 10 giorni prima dell’assemblea con lettera e/o via e-mail. L'avviso di convocazione, da pubblicare anche sul sito nazionale, su quello regionale e quello provinciale, dovrà precisare luogo, data, ora ed ordine del giorno.

Le assemblee sono presiedute da un associato del gruppo eletto, per alzata di mano, in apertura di seduta.

Funge da segretario, quello del Gruppo o, in sua assenza o impedimento, un associato eletto dall’assemblea in apertura di seduta.

Per la validità dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati. Per la validità dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati.

In seconda convocazione le Assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore.

Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti.

Le decisioni riguardanti le modifiche dello Statuto dovranno essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti all’Assemblea. 

Le eventuali modifiche statutarie saranno sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale, che ne valuta altresì la corrispondenza allo Statuto Nazionale, regionale ed al regolamento organico, e spiegheranno i propri effetti solo a seguito dell'eventuale approvazione.


Art. 44

Attribuzioni dell’assemblea generale

L’assemblea generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali e che non siano specificatamente attribuite ad altri organi del presente Statuto.

Nella sessione ordinaria delibera, in particolare, su:

  • l’esame della gestione sociale;
  • l’elezione degli organi sociali e dei delegati all’Assemblea Regionale come da art.32 del presente Regolamento;
  • la sede del Gruppo.


Art. 45

Il Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo è composto dal Presidente nominato ai sensi dell’art.53 e da n° sei consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci con voto a scrutinio segreto.

Possono essere eletti consiglieri gli allenatori dilettanti, iscritti all’AIAC nell’anno in corso e nel precedente, e che non abbiano riportato squalifica sanzionata dagli organi della F.I.G.C. superiore ad anni 1 negli ultimi 5 anni.

Le candidature devono pervenire a mano, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo mail, al Gruppo provinciale cinque giorni prima dalla data fissata per l’Assemblea.

L’ assemblea, ad inizio della seduta, nomina una commissione elettorale, composta da tre membri, che provvederà allo svolgimento di tutte le operazioni elettorali.

Ciascun associato potrà esprimere al massimo preferenze pari a 2/3 del numero dei consiglieri da eleggere. I primi quattro dei non eletti costituiranno i Consiglieri supplenti 

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’AIAC e, in caso di ulteriore parità, più anziano di età.

In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo di un consigliere si provvederà alla sua sostituzione con quello che immediatamente segue nella lista dei voti riportati.


Art. 46

Elezioni del Presidente

Può essere eletto Presidente qualsiasi associato nell'anno in corso e nell'anno precedente che non abbia   riportato squalifica sanzionata dagli organi della F.I.G.C. superiore ad anni uno negli ultimi cinque anni. 

Le candidature a Presidente devono essere presentate, a mano, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo email o a mezzo telefax, presso la sede del Gruppo provinciale non più tardi di cinque giorni prima della data delle elezioni, unitamente al proprio programma elettorale e ad una lettera di presentazione dei nominativi dei candidati, i relativi programmi elettorali e le relative lettere di presentazione dovranno essere pubblicati sul sito internet del Gruppo Regionale e Provinciale almeno cinque giorni prima delle votazioni. 

La votazione avviene a scrutinio segreto.

In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo si provvederà alla sua sostituzione fino alla scadenza naturale del suo mandato con il Vicepresidente. 


Art.47

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta il Gruppo a tutti gli effetti e:

  • convoca l’assemblea Generale;
  • convoca e presiede il Consiglio direttivo;
  • coordina l’attività di tutti gli organi del Gruppo;
  • dà pratica attuazione, con la collaborazione del Segretario, alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del consiglio direttivo;
  • redige la relazione morale e finanziaria da sottoporre all’esame del Consiglio direttivo e all’approvazione dell’Assemblea;
  • pone in essere ogni atto necessario per il raggiungimento dei fini del Gruppo;
  • convoca e presiede riunioni dei soci sia ai fini informativi e di discussione dei problemi di categoria sia per aggiornamento tecnico; 

Il Presidente ha facoltà di integrare il Consiglio provinciale attraverso la nomina di due membri cooptati, individuati a fronte di particolari competenze o esperienze; i membri cooptati presenzieranno alle riunioni senza diritto di voto.

Propone al consiglio direttivo la nomina del Segretario Provinciale da individuarsi al di fuori del direttivo stesso. 

Il Presidente può adottare provvedimenti indifferibili e urgenti con l’obbligo di farli ratificare alla prima riunione del Consiglio direttivo.

In caso di impedimento, viene sostituito dal vicepresidente. 


Art. 48

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

  • si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • si adopera per il buon funzionamento del Gruppo e per assicurare il massimo proselitismo in Provincia;
  • nomina il Vicepresidente;
  • può nominare i responsabili del Gruppo per il calcio a 5 e per quello femminile e per i preparatori atletici;
  • ratifica la proposta di nomina del Segretario Provinciale;
  • approva il rendiconto provinciale e redige il bilancio preventivo.

Al Consiglio Direttivo partecipano altresì di diritto: se nominati, i responsabili del Gruppo per il calcio a 5 e per il calcio femminile e per i preparatori atletici;.

Al Consiglio Direttivo sono altresì invitati di diritto: il Presidente Regionale, il Segretario Regionale, i rappresentanti regionali per il calcio a cinque e per il calcio femminile e dei preparatori atletici. 


Art. 49

Il Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente e amministra il Gruppo svolgendo anche funzione di tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.


Art. 50

Elezione dei delegati per l’Assemblea Regionale

Le candidature all’elezione di delegato all'assemblea Regionale dovranno essere presentate presso la sede del Gruppo a mezzo raccomandata a/r, fax o e-mail entro 5 giorni dalla data delle elezioni.

La votazione avverrà a scrutinio segreto e potranno essere espresse preferenze pari ai 2/3 dei candidati da eleggere.

I primi quattro dei non eletti costituiranno i delegati supplenti.


Art. 51

Esercizio finanziario e le entrate

Le entrate del Gruppo sono costituite:

dalla percentuale spettante sulle quote associative;

da ogni altra entrata straordinaria.

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.


Art.52

Relazione morale e finanziaria

A cura del Presidente sarà presentata all’Assemblea Regionale e al Consiglio Direttivo Regionale una relazione sull’attività svolta, gli obiettivi raggiunti e i programmi futuri.


Art. 53

Agevolazioni Fiscali

 Il presente Statuto viene redatto in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 148 del TUIR e della Legge 398/91 che comportano particolari semplificazioni delle operazioni fiscali.


NORMA TRANSITORIA

Le elezioni per il rinnovo delle cariche territoriali e nazionali per il quadriennio 2021/2024, data la particolare emergenza epidemiologica di Covid-19 saranno regolamentate attraverso disciplina ad hoc dettata dal Consiglio Direttivo attraverso appositi regolamenti elettorali, anche eventualmente in deroga da quanto prevista dal presente regolamento. Considerata l’emergenza epidemiologica in corso e tenuto conto della volontà di A.I.A.C. di procedere all’attivazione del percorso elettorale che porterà al rinnovo delle cariche per il quadriennio 2021-2024, le assemblee regionali elettive si svolgeranno da remoto.


Per il quadriennio 2021/2024, in esecuzione a quanto previsto dall’art. 37, i coordinatori regionali dei preparatori atletici saranno nominati dal Vicepresidente nazionale di categoria sentito il parere del Consiglio Direttivo, dei delegati della categoria e di intesa con il Presidente Regionale. Per quanto riguarda i membri rappresentanti del Calcio a 5 e Calcio Femminile, gli stessi saranno nominati dai Presidenti Regionali di concerto con i rappresentanti nazionali di Calcio a 5 o Calcio Femminile. 




approvato in Consiglio Direttivo in data 14/06/2021.


Statuto 29_03_2021 158KB
Regolamento organico al 14/06/2021 184KB