STATUTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER CALCIATORI E TECNICI DEL SETTORE DILETTANTISTICO
Preambolo
In data 08 settembre 2020, in Roma, Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) e Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.), utilizzando le risorse federali di cui al c.d. “Fondo Salva Calcio”, costituivano, il Fondo di Solidarietà per Calciatori e Tecnici del Settore Dilettantistico con la precipua finalità di ripartire, in favore di atleti e tecnici tesserati con Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020, un terzo dei corrispettivi maturati dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 anche in esecuzione dei Protocolli di Intesa sottoscritti dalle Associazioni di Categoria con la Lega Nazionale Dilettanti.
Esaurita la specifica funzione originaria legata all’emergenza pandemica afferente alla stagione sportiva 2019/2020, A.I.C. e A.I.A.C. intendono, attraverso il medesimo Fondo, mantenere il supporto al mondo dilettantistico e riconoscere agli atleti ed ai tecnici del settore, alle stesse associati, alle condizioni di cui in appresso, un indennizzo per la mancata percezione dei corrispettivi relativi agli accordi economici, dovuti a seguito di revoca o di decadenza dalla affiliazione ovvero di esclusione o non ammissione della Società inadempiente al Campionato di competenza.
Art. 1. Costituzione.
1.1 Il Fondo di Solidarietà per Calciatori e Allenatori del Settore Dilettantistico (“Fondo Dilettanti” o più semplicemente “Fondo”) è costituito fra l’Associazione Italiana Calciatori (“A.I.C.”), e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio (“A.I.A.C.”), tutti cumulativamente indicati anche come “Enti Costitutori”.
Art. 2. Sede Legale e durata.
2.1 La sede legale del Fondo è in Roma, Via Gaspare Spontini, 24.
2.2. La durata del Fondo è fissata fino al 30 giugno 2050.
Art. 3. Scopi.
3.1 Il Fondo non ha scopo di lucro e, a partire dalla stagione sportiva 2020/2021, avrà la finalità di corrispondere, con le modalità e nei limiti fissati dal presente Statuto, un contributo in favore dei calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici e preparatori atletici tesserati/e per una squadra appartenente alla L.N.D. per la mancata percezione dei corrispettivi relativi agli accordi economici, dovuti a seguito di revoca o di decadenza dalla affiliazione ovvero di esclusione o non ammissione della Società inadempiente al Campionato di competenza.
Art. 4. Contribuzione in favore dei beneficiari.
4.1 La contribuzione a favore dei Beneficiari riguarderà le somme, contrattualmente stabilite, non percepite nel corso della stagione sportiva precedente il provvedimento di non ammissione al campionato di competenza della società inadempiente.
4.2 Nel caso in cui il provvedimento di revoca o decadenza dalla affiliazione o esclusione dal campionato di competenza intervengano nel corso della stagione sportiva nella quale la società risulta iscritta al campionato di competenza, la contribuzione a favore dei Beneficiari riguarderà le somme, contrattualmente stabilite, non percepite fino alla data di tale provvedimento.[1]
4.3 Il Consiglio di Amministrazione, nella valutazione delle istanze e nella determinazione del contributo da erogare, ha facoltà di fare riferimento alle decisioni della Commissione Accordi Economici (C.A.E.) e del Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche per quanto concerne i calciatori e le calciatrici ed ai lodi emessi dai Collegi Arbitrali presso la L.N.D. per quanto concerne allenatori, allenatrici e preparatori atletici, ai quali, comunque, non è vincolato. Il Consiglio di Amministrazione deve, in ogni caso, tenere conto della legittimità delle pretese economiche vantate dai Beneficiari, da valutarsi in funzione della legislazione statale e della normativa sportiva vigenti.
4.4 Non sono reclamabili somme riferibili a periodi e a titoli differenti rispetto a quelli sopra specificati, neppure se riconosciute dai competenti organi giurisdizionali.
Art. 5 Condizioni per l’accesso al beneficio
5.1. Per poter beneficiare della contribuzione è necessario che i calciatori e le calciatrici da un lato e gli allenatori, allenatrici e preparatori atletici, dall’altro, siano rispettivamente associati all’A.I.C. o all’A.I.A.C. nell’anno solare in cui sottoscrivono l’accordo economico e, ininterrottamente, fino alla data di liquidazione del contributo eventualmente riconosciuto dal Fondo.
Art. 6. Finanziamenti.
6.1. Il Fondo di Solidarietà è inizialmente costituito da un contributo erogato dalla F.I.G.C. in favore delle associazioni delle componenti tecniche più rappresentative (A.I.C. e A.I.A.C.) pari ad € 250.000,00 (diconsi duecentocinquantamila/00 euro).
6.2. Con riguardo alle spese di funzionamento del Fondo, A.I.C. verserà annualmente la somma di € 10.000,00, A.I.A.C. la somma di € 5.000,00.
6.3 Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i consiglieri espressione di tutti gli Enti Costitutori, potrà richiedere agli Enti Costitutori il versamento di eventuali contributi straordinari per particolari ed eccezionali esigenze legate esclusivamente al funzionamento del Fondo, versamento che dovrà essere effettuato entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione della delibera del Consiglio.
Art. 7. Amministrazione.
7.1 Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, presieduto da un Presidente nominato di intesa tra A.I.C. e A.I.A.C. e composto da quattro membri nominati due dall’A.I.C. e due dall’A.I.A.C..
Art. 8. Vigilanza.
8.1 Le funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione del Fondo spettano ad un Revisore unico iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nominato dall’Assemblea degli Enti Costitutori, che provvederà anche alla nomina di un Revisore supplente.
Art. 9. Durata delle cariche.
9.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Revisore unico durano in carica fino al 31 dicembre di ciascun quadriennio e possono essere confermati; gli stessi operano in prorogatio sino alla ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione ed alla nomina del nuovo Revisore.
9.2 Il Consiglio di Amministrazione determina l'entità della retribuzione annua spettante al Revisore unico, applicando in via analogica quanto previsto dalla Legge in materia di retribuzione dei Sindaci delle società di capitali. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto soltanto al rimborso delle spese vive sostenute nonché ad una indennità di presenza determinata dagli Enti Costitutori.
9.3 In caso di cessazione dalla carica per qualsivoglia ragione dei componenti Consiglio di Amministrazione, questi sono sostituiti dagli Enti che li hanno nominati, mentre il nuovo Revisore unico verrà nominato dall’Assemblea.
9.4 I componenti di cui sopra, così nominati, permangono in carica fino alla scadenza del mandato originario.
9.5 La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo e del Revisore Unico comporta la decadenza dalla carica, che è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 10. Il Consiglio di Amministrazione.
10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti e, comunque, almeno tre volte l'anno con cadenza quadrimestrale.
La convocazione è fatta, a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro mezzo, anche informatico equipollente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, è consentita la convocazione a mezzo posta elettronica certificata almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.
10.2 La convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti di cui uno deve essere il Presidente o il consigliere delegato.
10.3 Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza relativa, ad eccezione delle deliberazioni nelle materie di cui all’articolo 6.3 e alla lett. f) dell’art. 11 da assumersi con votazione unanime di tutti gli aventi diritto. Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente o dal consigliere delegato e dal segretario del Fondo.
10.4 Le riunioni del Consiglio d’Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o
videoconferenza, alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali.
10.5 Il Segretario del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha diritto ad un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 11. Poteri del Consiglio di Amministrazione.
11.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del Fondo, in conformità della legge e del presente Statuto. In particolare, spetta al Consiglio:
a) stabilire, nei limiti di cui al presente Statuto, l’ammontare delle contribuzioni a favore dei Beneficiari soggetti nel rispetto delle condizioni previste nei precedenti articoli e disporre la liquidazione;
b) provvedere all’impiego delle disponibilità del Fondo e alle eventuali modifiche di impiego, al fine di meglio realizzare le finalità istituzionali del Fondo;
c) formulare le previsioni sull’andamento del Fondo e deliberare i provvedimenti necessari all’equilibrio di gestione;
d) redigere il rendiconto annuale patrimoniale ed economico;
e) predisporre la relazione sulla gestione del Fondo, sul rendiconto annuale patrimoniale ed economico;
f) disporre l’eventuale versamento dei contributi straordinari richiesti ai sensi del precedente art. 10;
g) determinare la struttura e l’eventuale organico necessari all’amministrazione del Fondo;
h) assumere ogni altro provvedimento necessario od opportuno al migliore funzionamento del Fondo.
11.2 Per determinate funzioni o per singoli negozi il Consiglio di Amministrazione potrà conferire delega a singoli Consiglieri od a procuratori “ad negotia” determinandone i poteri.
Art. 12. Presidente del Consiglio di Amministrazione. Rappresentanza legale dell’Ente.
12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo, la firma in giudizio verso i terzi. Egli porta ad esecuzione le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Art. 13. Assemblea degli Enti Costitutori. Convocazione e poteri.
13.1 Gli Enti Costitutori sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno con raccomandata A.R., o altro mezzo anche informatico equipollente, inviata almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.
13.2 In caso di urgenza, è consentita la convocazione, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In Assemblea, gli Enti Costitutori sono rappresentati dai rispettivi Legali rappresentanti o da terzi muniti di regolare delega.
13.3 L'Assemblea, fatto salvo quanto disposto dal presente Statuto, delibera:
a) sul rendiconto annuale patrimoniale ed economico e sulla relativa relazione del Consiglio di Amministrazione;
b) sulle modifiche dello Statuto.
13.4 L’Assemblea potrà essere convocata, oltre che presso la sede sociale, anche in località diversa
sempreché sia nel territorio italiano.
Art. 14. Assemblea degli Enti Costitutori. Svolgimento.
14.1 L'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee.
14.2 Compete al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle eventuali deleghe e comunque il diritto di intervento in assemblea. Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della stessa.
14.3 L'Assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di entrambi gli Enti costitutori.
Art. 15. Patrimonio del Fondo.
15.1 Il patrimonio del Fondo è costituito da:
a) le contribuzioni di cui al precedente articolo 6;
b) i proventi straordinari di qualsiasi specie, da chiunque e a qualunque titolo provenienti;
c) le somme riscosse a seguito delle domande di ammissione allo stato passivo presentate dal Fondo in surroga dei diritti dei beneficiari delle contribuzioni, dalle procedure concorsuali delle società di calcio dichiarate fallite e le somme rivenienti dal versamento del contributo straordinario di cui all’art. 52 comma 6 delle N.O.I.F..
Art. 16. Periodo di esercizio.
16.1 Il Fondo chiude la propria gestione il 30 giugno di ciascun anno solare. Nei tre mesi successivi il Consiglio di Amministrazione deve redigere ed inviare al Revisore unico il rendiconto annuale patrimoniale ed economico e la relativa relazione.
16.2 Il Revisore unico redige la propria relazione 15 giorni prima dell’Assemblea tenuta a deliberare su quanto previsto dal precedente art. 13.3 – lett. a); Assemblea da convocarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno. Il Consiglio d’Amministrazione provvede ad inviare copia degli elaborati di cui al presente articolo agli Enti Costitutori del Fondo.
Art. 17. Massimali.
17.1 Le contribuzioni del Fondo vengono erogate ai Beneficiari in proporzione alla somma stanziata per ciascun anno dal Consiglio di Amministrazione.
17.2 Le contribuzioni erogate ai Beneficiari non potranno comunque superare complessivamente il limite massimo della somma annualmente posta a disposizione degli Enti costitutori. Nei casi in cui l’applicazione del criterio di liquidazione statutario, considerate le domande pervenute, superi tale importo, il Consiglio di Amministrazione dovrà stabilire dei parametri diversi da applicare per la liquidazione delle contribuzioni.
17.3 Dal contributo dovrà in ogni caso essere detratto quanto già percepito nel corso della stagione sportiva a cui si riferiscono le somme richieste nonché quanto percepito dai Beneficiari a titolo di aliunde perceptum in forza di altri contratti di diritto sportivo stipulati nella stagione sportiva di riferimento.
Art. 18. Istanze di liquidazione.
18.1 L’istanza debitamente sottoscritta dovrà essere corredata dall’accordo economico munito di attestazione di deposito (laddove obbligatorio) presso il competente Ufficio della FIGC/LND nonché dall’eventuale decisione della Commissione Accordi Economici (C.A.E.) o del Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche o dalla delibera dei Collegi Arbitrali presso la L.N.D.. L’istanza dovrà, inoltre, contenere espressa dichiarazione di non aver percepito le somme richieste con l’obbligo di non richiedere o di non accettare, nel limite di quanto sarà liquidato dal Fondo, da nessun altro soggetto, anche terzo, le somme oggetto dell’istanza.
18.2 Nel limite del contributo erogato, il Fondo potrà surrogarsi nei diritti dei beneficiari delle contribuzioni nei confronti di eventuali procedure concorsuali o di persone fisiche e giuridiche civilmente e solidalmente responsabili.
18.4 Nel limite del contributo ricevuto, ciascun beneficiario dovrà rilasciare al Fondo apposita dichiarazione di quietanza con surrogazione ai sensi dell’art. 1201 del Codice Civile.
18.6 Le istanze relative alla contribuzione del Fondo di Solidarietà dovranno essere presentate mediante l’apposito portale (www.fondodilettanti.it) entro il termine perentorio di mesi sei dalla data del Comunicato Ufficiale della FIGC di revoca o decadenza della affiliazione ovvero di esclusione o non ammissione al Campionato di competenza della società di appartenenza. Ai fini della decorrenza del termine si terrà conto dell’ultimo, in ordine di pubblicazione, dei Comunicati Ufficiali contenenti uno dei suddetti provvedimenti.
Art. 19. Facoltà di recesso.
19.1 È facoltà degli Enti Costitutori recedere in ogni tempo dal rapporto associativo.
19.2 Il recesso avrà effetto dalla stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale verrà esercitato, purché sia manifestato almeno tre mesi prima della scadenza.
19.3 L’Ente recedente resterà obbligato al versamento dei contributi ordinari maturati e non ancora versati sino al termine della stagione sportiva nella quale viene esercitato il recesso.
Art. 20. Altri Fondi di Solidarietà.
20.1 Gli Enti Costitutori potranno, altresì, partecipare ad altro o altri Fondi aventi le medesime finalità e funzioni qui previste.
Art. 21. Estinzione del Fondo.
21.1 Il Fondo si estingue nel caso in cui lo scopo per il quale è stato costituito sia divenuto di difficile o di impossibile realizzazione o di scarsa utilità, ovvero qualora tutti gli associati siano venuti a mancare ovvero nell’ipotesi di partecipazioni di tutti gli Enti aderenti a questo Fondo ad altro avente le stesse finalità e funzioni, ovvero per provvedimento dell’Autorità governativa.
21.2 Quando lo scopo associativo sia divenuto di difficile o di impossibile realizzazione ovvero di scarsa utilità, il Consiglio di Amministrazione del Fondo deve darne pronta comunicazione agli Enti Costitutori i quali dovranno senza indugio rimuovere le cause che rendono difficile o impossibile il raggiungimento dello scopo associativo ovvero deliberare l’estinzione dell’Ente.
21.3 Maturate le condizioni di fatto e di diritto per lo scioglimento, il Consiglio di Amministrazione adotterà i provvedimenti necessari alla liquidazione del Fondo in conformità alle previsioni di cui agli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
21.4 È facoltà degli Enti Costitutori nominare i liquidatori con le maggioranze previste dall’art. 21, 3°comma del Codice Civile.
Art. 22. Risoluzione delle controversie. Clausola Arbitrale.
22.1 Ogni e qualsiasi controversia dovesse nascere tra gli associati in ordine all’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto associativo dovrà essere deferito ad un Collegio Arbitrale con sede in Roma presso la FIGC.
22.2 Il Collegio, composto da n. 3 arbitri da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Roma, pronuncerà in modo irrituale, rappresentando il lodo manifestazione di volontà negoziale e transattiva delle parti.
Nn so se sia il caso di limitare temporalmente l’importo da riconoscere.
Sia per gli allenatori che per i calciatori si potrebbe prevedere il riconoscimento delle somme o di parte di queste anche dopo la revoca o esclusione e sino a nuovo ingaggio.